Inammissibilità Ricorso: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Motivi Specifici
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui requisiti formali di un’impugnazione penale, evidenziando come la genericità dei motivi conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e impone agli avvocati un’attenta e puntuale redazione degli atti di appello.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. Il fulcro della contestazione riguardava il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti. Nello specifico, la difesa lamentava che la Corte territoriale non avesse concesso la prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante della recidiva reiterata. L’imputato, attraverso un unico motivo di ricorso, cercava di ottenere una rivalutazione di questo giudizio di bilanciamento a lui sfavorevole.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. La decisione, sebbene concisa, ribadisce un principio cardine del processo penale di legittimità.
Le Motivazioni: la genericità come causa di inammissibilità del ricorso
La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso affetto da ‘genericità’. Questa valutazione non è stata arbitraria, ma fondata su un’analisi precisa del rapporto tra l’atto di impugnazione e la sentenza impugnata. La Corte di Appello aveva motivato in modo ‘congruo’ le ragioni per cui le attenuanti generiche non potevano prevalere sulla recidiva reiterata. La sua decisione si basava su un ‘preciso divieto normativo’ che, in presenza di determinati presupposti, impedisce tale bilanciamento favorevole all’imputato.
Il ricorrente, nel suo atto, non ha messo in discussione la sussistenza di tali presupposti né ha contestato in modo specifico l’applicazione di tale divieto normativo. Si è limitato a una doglianza generica, senza confrontarsi con il nucleo logico-giuridico della motivazione della Corte di Appello. Questa mancanza di specificità ha reso il ricorso inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
La Corte ha quindi applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, che prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del proponente alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende, la cui entità è determinata in via equitativa dalla Corte stessa.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti di Appello
Questa pronuncia della Cassazione è un monito per tutti gli operatori del diritto. Un ricorso, per essere ammissibile, non può limitarsi a riproporre le stesse questioni già decise o a formulare critiche astratte. È necessario che l’atto di impugnazione contenga una critica puntuale e argomentata delle specifiche ragioni addotte dal giudice precedente. In assenza di questo confronto diretto con la motivazione della sentenza impugnata, l’inammissibilità del ricorso è una conseguenza quasi certa. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione, che mira a correggere errori specifici e non a ottenere un riesame generale del processo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato è stato ritenuto ‘generico’, in quanto non si confrontava specificamente con le argomentazioni della sentenza della Corte di Appello.
Qual era il punto centrale della questione legale?
La questione legale verteva sul bilanciamento tra le attenuanti generiche e l’aggravante della recidiva reiterata. La Corte di Appello aveva escluso la prevalenza delle attenuanti in base a un preciso divieto normativo, e il ricorrente non ha contestato i presupposti di tale divieto.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43018 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43018 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello, che ha congruamente motivato in merito alle ragioni della esclusa prevalenza delle attenuanti generiche nel bilanciamento con la recidiva reiterata ostandovi un preciso divieto normativo e non essendo stato messa in dubbio con i motivi di appello la concreta sussistenza dei relativi presupposti;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 25 ottobre 2024
GLYPH
Il Co sigliere estensore