Inammissibilità ricorso: quando la genericità costa cara
Nel processo penale, l’atto di impugnazione rappresenta uno strumento fondamentale per la difesa. Tuttavia, la sua efficacia dipende dal rispetto di precisi requisiti formali e sostanziali. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda una lezione cruciale: l’inammissibilità del ricorso generico non è solo una possibilità teorica, ma una conseguenza concreta che comporta la fine del processo e sanzioni economiche. Questo caso, relativo a un tentato furto, illustra perfettamente perché un ricorso debba essere specifico e puntuale.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un uomo per il reato di tentato furto in abitazione aggravato. Ritenendo ingiusta la decisione dei giudici di merito, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione della sentenza d’appello riguardo alla valutazione delle prove raccolte a suo carico.
La Decisione sull’Inammissibilità del Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato immediatamente inammissibile. La ragione di tale drastica decisione risiede nella natura stessa dell’impugnazione presentata: essa è stata giudicata ‘generica e aspecifica’. Secondo i giudici supremi, i motivi addotti dalla difesa non tenevano conto della motivazione, definita ‘satisfattiva e giuridicamente corretta’, della sentenza impugnata. In altre parole, il ricorrente si era limitato a sollevare critiche vaghe senza entrare nel merito delle argomentazioni sviluppate dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza: l’impugnazione è inammissibile quando manca una correlazione diretta tra le ragioni esposte nel ricorso e quelle poste a fondamento della decisione che si contesta. Un ricorso efficace non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, altrimenti cade inevitabilmente nel vizio di aspecificità.
A sostegno di questa tesi, la Corte ha richiamato due importanti precedenti giurisprudenziali (Sez. 4, n. 34270/2007 e Sez. U, n. 8825/2016). Questi precedenti chiariscono che il ricorrente ha l’onere di confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata, dimostrando in modo puntuale dove e perché il ragionamento del giudice precedente sarebbe errato. Una semplice riproposizione di argomenti già respinti o una critica generica non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
Di conseguenza, l’inammissibilità è stata attribuita a ‘colpa del ricorrente’, il quale non ha rispettato le regole procedurali per la stesura di un ricorso valido. Questa colpa comporta, secondo un principio affermato anche dalla Corte Costituzionale (sent. n. 186/2000), la condanna al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una somma in favore della cassa delle ammende, in questo caso quantificata in 3.000 euro.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi approfondita e specifica della decisione impugnata. Non basta dissentire dalla conclusione, ma è necessario smontare, pezzo per pezzo, il ragionamento logico-giuridico del giudice che l’ha emessa. L’inammissibilità del ricorso generico non è un mero formalismo, ma una garanzia di serietà ed efficienza del sistema giudiziario, che evita alla Corte Suprema di dover esaminare impugnazioni pretestuose o prive di fondamento critico. Per l’imputato, le conseguenze sono pesanti: la sentenza di condanna diventa definitiva e si aggiunge l’onere di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘generico e aspecifico’. I motivi presentati non stabilivano una correlazione critica con le ragioni argomentate nella sentenza impugnata, ignorando di fatto le affermazioni del provvedimento censurato.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che la critica alla sentenza è formulata in modo vago, senza identificare con precisione gli errori logici o giuridici commessi dal giudice precedente e senza confrontarsi direttamente con il percorso motivazionale della decisione che si contesta.
Quali sono le conseguenze economiche dell’inammissibilità del ricorso in questo caso?
L’inammissibilità, attribuita a colpa del ricorrente, ha comportato la condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42923 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42923 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto c tentativo di furto in abitazione aggravato.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine valutazione delle pro
Il ricorso è inammissibile.
La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satis giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentat l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazio correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fo dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento cen senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOMECOGNOME Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorren Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesima al pagamento delle processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle amme Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024
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