Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 447 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 447 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a GELA il 27/12/1968
COGNOME NOME COGNOME nato a VITTORIA il 05/08/1972
avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
ci
Premesso che la richiesta di rinvio dell’udienza per omesso avviso all’avv. NOME COGNOME è priva di fondamento atteso che risulta dagli atti che l’avviso dell’udienza è stato ritual comunicato al predetto difensore di COGNOME in data 14/10/2024 con trasmissione inoltrata per posta elettronica certificata prezzo l’indirizzo del destinatario con attesta avvenuta consegna;
ritenuto che la Corte di appello di Caltanissetta ha adeguatamente motivato in merito all determinazione della pena dopo l’annullamento parziale disposto dalla Corte di cassazione, fornendo giustificazione alla misura dell’aumento per continuazione con riferimento al COGNOME NOME, e, con riferimento a NOME COGNOME, sul nuovo computo della pena per effetto della riconosciuta attenuante di cui all’art. 416 bis.1, comma 3 c.p.p.;
ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono generiche perché entrambi ricorrenti, a fronte di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena pvù mi senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione, tenuto co del contesto di criminalità organizzata considerato ai fini della determinazione della pen tale riguardo, si deve ricordare che la determinazione della pena è rimessa all’esclusivo vag del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata sorretta da una motivazione sufficiente e logica, come anche il giudizio sulle ragioni bilanciamento delle attenuanti generiche in termini di equivalenza resta un giudizio di f lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare emer misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravi effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.2487 Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591).
Nel caso in esame la Corte ha adeguatamente motivato nei confronti di Gallo la sua scelta, evidenziando la gravità dei fatti tali da escludere la possibilità di applicare le ge prevalenti, in considerazione della già disposta riduzione della pena per effetto d riconosciuta attenuante speciale sopra specificata, applicata nella misura di un terzo reput congrua in rapporto sempre alla valutazione della gravità dei fatti.
A fronte di una motivazione puntuale, il ricorrente si è limitato ad invocare una maggi riduzione della pena sulla base di valutazioni che investono apprezzamenti riservati al giudi di merito.
Le stesse considerazioni devono ripetersi con riferimento alle censure del ricorso di COGNOME c investono la determinazione della misura dell’aumento di pena per la continuazione, adeguatamente motivato, non potendosi ritenere vincolanti i differenti criteri aritm suggeriti dal ricorrente, né potendosi ritenere violato il principio di proporzionalità a un aumento di pena di molto inferiore al massimo consentito, e notevolmente inferiore anche rispetto al minimo edittale previsto per il reato considerato meno grave.
Ritenuto che anche i motivi nuovi dedotti dai difensori di COGNOME e COGNOME, attesa l’inammissib del ricorso originario, non possono sanare il difetto di specificità del ricorso ai sensi 585, comma quarto, cod. proc. pen., oltre ad essere manifestamente infondati atteso – per il COGNOME – che nella valutazione della gravità del reato si tiene conto del comportamen complessivo del reo e che – per il COGNOME – le valutazioni comparative con altri coimputati sono consentite in sede di legittimità (Sez. 2, n. 1886 del 15/12/2016 Rv. 269317);
Da quanto precede deriva la inammissibilità dei ricorsi dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pr della somma di euro 3000,o0p tayoreslella cassa delle ammende.
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