Inammissibilità Ricorso: Quando la Cassazione non Riesamina il Merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce i ricorsi che non presentano vizi di legittimità, ma si limitano a riproporre questioni già decise. L’inammissibilità del ricorso è una conseguenza procedurale severa ma necessaria per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e il rispetto dei diversi gradi di giudizio. Questo caso, relativo a un reato in materia di stupefacenti, evidenzia l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti al giudizio di legittimità.
Il Fatto: la Contestazione sulla Lieve Entità
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’unica doglianza sollevata riguardava la mancata applicazione dell’attenuante del fatto di lieve entità, prevista dal comma 7 dell’articolo 73 del Testo Unico Stupefacenti. Secondo la difesa, i giudici di merito non avevano valutato correttamente la situazione per concedere questo beneficio, che avrebbe comportato una pena più mite.
La Valutazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, esaminando l’atto, ha rilevato un vizio fondamentale che ha portato a una pronuncia di inammissibilità del ricorso. I Supremi Giudici hanno osservato che i motivi proposti non erano altro che una semplice ‘replica’ delle stesse argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Il ricorso, di fatto, non contestava un errore di diritto commesso dalla Corte d’Appello, ma mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività che è preclusa alla Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione sul principio consolidato secondo cui il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. I giudici hanno sottolineato che la sentenza della Corte d’Appello aveva già affrontato adeguatamente i punti sollevati dalla difesa, fornendo una motivazione giuridicamente corretta, puntuale e priva di incongruenze logiche. La riproposizione di argomenti già vagliati e disattesi, senza l’indicazione di specifici vizi di legittimità (come l’errata applicazione di una norma di legge o un vizio logico manifesto della motivazione), rende il ricorso inammissibile. La funzione della Cassazione è controllare la corretta applicazione della legge, non riesaminare le prove e i fatti del processo.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Con la dichiarazione di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione pratica: un ricorso per Cassazione deve essere mirato e tecnico, concentrandosi esclusivamente sui vizi di legittimità della decisione impugnata. Tentare di ottenere un ‘terzo tempo’ del giudizio di merito, riproponendo le medesime questioni fattuali, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità e a ulteriori oneri economici per l’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché si limitava a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte correttamente dai giudici di merito, senza sollevare nuovi vizi di legittimità sulla decisione impugnata.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
Il ricorrente chiedeva l’applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, prevista dall’articolo 73, comma 7, del Testo Unico sugli Stupefacenti.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11272 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11272 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 23/04/1971
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica censura prospettata, diretta a contestare la tenuta della decisione gravata avuto riguardo alla mancata applicazione dell’attenuante di cui al comma 7 dell’art 73 Tus replica profili di doglianza già adeguatament vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali ris al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre ch immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 2 dicembre 2024.