Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi Sono Meramente Riproduttivi
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni e, allo stesso tempo, più significativi nel processo penale. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso che si limita a riproporre le stesse questioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza introdurre nuove censure di legittimità, non può essere accolto. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per reati in materia di stupefacenti. La difesa lamentava diversi vizi della sentenza di secondo grado, sostenendo che i giudici avessero errato nella valutazione delle prove, in particolare delle intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni di un coimputato. Inoltre, venivano contestate sia la qualificazione giuridica del fatto sia la sussistenza della recidiva.
La difesa, in sostanza, chiedeva alla Corte di Cassazione una rivalutazione complessiva del materiale probatorio che aveva portato alla condanna del suo assistito, un’operazione che, come vedremo, esula dai poteri del giudice di legittimità.
La Decisione della Corte: La Netta Dichiarazione di Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su una motivazione chiara e consolidata nella giurisprudenza: i motivi presentati dalla difesa non erano idonei a superare il vaglio di ammissibilità. Secondo gli Ermellini, il ricorso era meramente riproduttivo di censure già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito.
La Corte ha sottolineato come la sentenza d’appello avesse fornito argomentazioni giuridicamente corrette, puntuali e logicamente coerenti per giustificare la condanna, basandosi sulle risultanze investigative, incluse le intercettazioni e le dichiarazioni accusatorie. Di conseguenza, il tentativo della difesa di ottenere una rilettura dei fatti in sede di legittimità era destinato a fallire.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione della Corte si articola su alcuni punti cardine che meritano di essere approfonditi.
La Ripetitività dei Motivi come Causa di Inammissibilità
Il fulcro della decisione risiede nella natura ‘riproduttiva’ dei motivi di ricorso. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo compito è verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Un ricorso che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e disattese in appello, senza evidenziare un vizio di legittimità (come un’errata applicazione di una norma o un difetto di motivazione palese), è destinato all’inammissibilità. In questo caso, la Corte ha ritenuto che la difesa non avesse prospettato vizi reali della sentenza, ma solo un dissenso rispetto alla valutazione delle prove, che è di competenza esclusiva del giudice di merito.
La Coerenza Logica della Sentenza Impugnata
Un altro aspetto cruciale è la valutazione della coerenza logica della motivazione della sentenza d’appello. La Cassazione ha confermato che i giudici di merito avevano costruito un percorso argomentativo solido e privo di manifeste incongruenze. Avevano correttamente individuato nel ricorrente il protagonista delle attività illecite grazie alle intercettazioni, supportate anche dalle dichiarazioni del coindagato. Allo stesso modo, erano state correttamente valutate la qualificazione giuridica del reato e la sussistenza della recidiva. Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorso non poteva che essere respinto.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un principio essenziale per chiunque si approcci al giudizio di Cassazione: non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di merito. Per avere successo, il ricorso deve individuare e argomentare specifici vizi di legittimità, come errori di diritto o difetti logici evidenti nella motivazione. La mera riproposizione di argomenti fattuali è una strategia inefficace che porta all’inammissibilità del ricorso e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano meramente riproduttivi di censure già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito, senza sollevare reali questioni di legittimità.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘meramente riproduttivi’?
Significa che il ricorso si limita a ripetere le stesse argomentazioni e doglianze già presentate nei precedenti gradi di giudizio, senza evidenziare specifici vizi di violazione di legge o difetti di motivazione della sentenza impugnata che sono gli unici che possono essere esaminati dalla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila Euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9671 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9671 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 14/05/1956
avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono conse legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicament puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo all acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla individu ricorrente del soggetto protagonista delle intercettazioni apprezzate a sostegno del responsabilità anche alla luce delle dichiarazioni del coindagato COGNOME al qualificazione ascritta al fatto ( escludendo l’ipotesi dtfli chlk comma 5 dell’ar puntuale riscontro dei costituti propri della recidiva contestata, il tutto co destinato a rendere i relativi giudizi di merito non censurabili in questa sede I
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’a proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 novembre 2024.