Inammissibilità del Ricorso: la Cassazione non è un Terzo Grado di Giudizio
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in sede di legittimità non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti. Quando i motivi di appello si limitano a proporre una lettura alternativa delle prove, senza individuare specifici vizi di legge, si va incontro a una sicura dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Il caso in esame riguarda un imputato che, dopo la condanna in Corte d’Appello, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un’errata valutazione delle prove indiziarie a suo carico e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
I Fatti e i Motivi del Ricorso
L’imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Torino, ha presentato ricorso alla Suprema Corte basandolo principalmente su due argomenti:
1. Travisamento della prova e vizio di motivazione: Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero erroneamente interpretato le prove indiziarie, giungendo a un’affermazione di colpevolezza basata su una ricostruzione illogica dei fatti.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Il ricorrente contestava anche il diniego delle attenuanti, ritenendo la decisione dei giudici ingiustificata e non adeguatamente motivata.
La difesa ha tentato, sia con il ricorso iniziale sia con una memoria successiva, di accreditare una diversa ricostruzione dei fatti, proponendo una rilettura delle fonti di prova già ampiamente esaminate nei gradi di merito.
Le Motivazioni sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha respinto in toto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Le motivazioni della Corte sono chiare e si basano su principi consolidati.
Il Divieto di Riesame del Merito
Il punto centrale della decisione è che i primi due motivi di ricorso erano “indeducibili”. Essi, infatti, non denunciavano un vero e proprio errore di diritto o un vizio logico manifesto della motivazione della sentenza impugnata. Al contrario, miravano a “prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie”.
Questo tipo di doglianza è estraneo al giudizio di legittimità. La Cassazione non è un “terzo giudice” del fatto; il suo compito è verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Proporre una diversa interpretazione delle prove significa chiedere alla Corte di fare ciò che la legge le vieta, ovvero un nuovo esame del merito. Questo tentativo conduce inevitabilmente a una pronuncia di inammissibilità del ricorso.
La Motivazione Sufficiente sul Trattamento Sanzionatorio
Anche il terzo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che la decisione della Corte d’Appello era “sorretta da sufficiente e non illogica motivazione” e basata su un “adeguato esame delle deduzioni difensive”.
In tema di attenuanti, il giudice di merito ha un’ampia discrezionalità. La sua decisione può essere censurata in Cassazione solo se la motivazione è totalmente assente, puramente apparente o manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di secondo grado avevano spiegato in modo adeguato le ragioni del diniego, rendendo la loro scelta incensurabile in sede di legittimità.
Conclusioni
L’ordinanza conferma un insegnamento cruciale per chiunque intenda presentare un ricorso per Cassazione: è fondamentale concentrarsi sui vizi di legittimità della sentenza impugnata (violazioni di legge o difetti gravi della motivazione), evitando di trasformare il ricorso in un appello mascherato. Tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove è una strategia destinata al fallimento e comporta, come in questo caso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che qui è stata fissata in tremila euro. La decisione della Corte d’Appello diventa così definitiva.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare violazioni di legge o vizi logici della motivazione, mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e una rilettura dei fatti, attività che non rientrano nelle competenze della Corte di Cassazione.
È possibile contestare in Cassazione il diniego delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice di merito è inesistente, puramente apparente o manifestamente illogica. Se la decisione è motivata in modo sufficiente e non contraddittorio, come nel caso esaminato, non può essere messa in discussione in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 197 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 197 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ALBENGA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
letta altresì la memoria depositata nell’interesse dell’imputato;
ritenuto che i primi due motivi di ricorso, reiterati poi con la depositata memoria, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale per travisamento della prova ed illogica valutazione dei canoni normativi in tema di prova indiziaria fondante il giudizio di penale responsabilità del prevenuto, sono indeducibili poiché volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata;
considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 03/12/2024
Il Consigliere E