Inammissibilità del Ricorso: Quando l’Appello è Destinato a Fallire
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del ricorso per Cassazione e delle ragioni che conducono alla sua dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove poter ridiscutere i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Analizziamo come questo principio sia stato applicato a un caso di resistenza a pubblico ufficiale.
I Fatti di Causa
Tre individui venivano condannati nei primi due gradi di giudizio per essersi opposti a un controllo delle forze dell’ordine. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, alla vista dei militari, i tre erano saliti repentinamente a bordo di un’autovettura per darsi alla fuga, integrando così il reato di resistenza. La Corte d’Appello confermava la loro colpevolezza, pur rideterminando la pena per uno di essi. Contro questa decisione, tutti e tre proponevano ricorso per Cassazione, ciascuno con motivi specifici.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità
I ricorsi presentati dagli imputati si basavano su argomentazioni diverse, ma condividevano un vizio di fondo che ne ha determinato il rigetto.
Ricorso Generico e Riproduttivo
Un primo ricorrente lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rapidamente liquidato la doglianza come riproduttiva di una censura già adeguatamente confutata dalla Corte territoriale, la quale aveva basato la sua decisione sui numerosi precedenti penali dell’imputato e sull’assenza di elementi positivi da valutare.
Censure Infondate e Calcoli Errati
Il secondo ricorrente sollevava una serie più articolata di motivi:
1. Concorso nel reato e esimente: Contestava la sua partecipazione al reato e l’omesso riconoscimento dell’esimente per reazione a un atto arbitrario. La Corte ha ritenuto la censura infondata, poiché la Corte d’Appello aveva logicamente spiegato come la sua condotta (salire in auto per fuggire) fosse una partecipazione attiva alla resistenza.
2. Trattamento sanzionatorio: Lamentava una pena eccessiva e la mancata concessione delle attenuanti. Anche in questo caso, la Corte ha sottolineato come i giudici di merito avessero già adeguato la pena e motivato il diniego delle attenuanti sulla base della personalità dell’imputato, desunta dai suoi precedenti.
3. Prescrizione: Sosteneva l’estinzione del reato per prescrizione, ma la sua tesi era manifestamente infondata perché non teneva conto di un lungo periodo di sospensione del procedimento.
La Tentata Rielaborazione dei Fatti
Il terzo ricorrente, infine, basava il suo appello su una diversa ricostruzione dei fatti, sostenendo che si fosse trattato di una “mera fuga” e non di un atto di resistenza. La Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso poiché tale motivo era teso a ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, attività preclusa nel giudizio di legittimità. I giudici di merito avevano già analizzato gli elementi probatori e concluso, con motivazione adeguata, per la sussistenza del reato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema, con la sua ordinanza, riafferma con forza i paletti che delimitano il giudizio di legittimità. L’inammissibilità del ricorso scatta quando le doglianze non evidenziano un vizio di legge (violazione di norme o vizio logico manifesto della motivazione), ma si limitano a:
– Ripetere argomenti già esaminati e motivatamente respinti nei gradi precedenti.
– Presentare censure generiche, meramente enunciate senza un adeguato supporto giuridico.
– Proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, chiedendo alla Corte di sostituire la propria valutazione a quella, logicamente argomentata, dei giudici di merito.
In questo caso, tutti e tre i ricorsi sono incappati in questi errori. La decisione dei giudici di merito era solida, logica e fondata sugli elementi acquisiti. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni
La pronuncia in esame costituisce un monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. Il ricorso deve essere uno strumento tecnico, finalizzato a denunciare specifici errori di diritto o vizi logici macroscopici, e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul fatto. La specificità e la pertinenza dei motivi sono requisiti essenziali per superare il vaglio di ammissibilità e per evitare che l’impugnazione si risolva in un esito negativo e in un’ulteriore condanna economica.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando è meramente riproduttivo di argomenti già respinti, quando le censure sono generiche e non specificano un vizio di legge, o quando mira a una nuova valutazione dei fatti, che non è compito della Corte di Cassazione.
La presenza di precedenti penali può impedire il riconoscimento delle attenuanti generiche?
Sì. L’ordinanza conferma che la Corte d’Appello ha legittimamente negato le attenuanti generiche valorizzando i “plurimi precedenti penali” degli imputati e l’assenza di elementi positivi di valutazione, considerandoli indicatori della personalità dei ricorrenti.
Tentare di sfuggire a un controllo di polizia è una “mera fuga” o resistenza a pubblico ufficiale?
Nel caso di specie, l’azione di salire repentinamente in auto alla vista dei militari “per sfuggire al controllo delle forze di polizia” è stata considerata una fase attiva della resistenza e non una “mera fuga”, integrando così gli estremi del reato contestato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39517 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39517 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e le memorie della del COGNOME del 23 luglio 2024 che ribadisce la fondatezza del ricorso confutando preliminare di inammissibilità.
OSSERVA
Rilevato che il ricorso di COGNOME NOME, con cui si deduce l’illogicità della motiv merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è riprodu identica cesura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale / che ha invece valorizzato i plurimi precedenti penali e l’assenza di elementi positivi da valutare;
rilevato che, quanto a COGNOME NOME:
declinati in fatto risultano il primo ed il secondo motivo di ricorso con cui si partecipazione a titolo di concorso e l’integrazione della resistenza a pubblico anche sotto il profilo dell’omesso riconoscimento dell’esimente ex art. 393-bis cod. pen. (primo motivo) e dell’attenuante ex art. 114 cod. pen. (secondo motivo), avendo la Corte territoriale dato conto delle ragioni che fatto ritenere il ricorrente pa fasi della resistenza (pag. 3, allorché si rileva che tutti i soggetti, alla vis salirono repentinamente in auto per sfuggire al controllo delle forze di polizia) e che il contributo fornito potesse ritenesi di scarsa rilevanza (pag. 3 e 4), risult generica, in quanto meramente enunciata, l’ipotizzata esimente ex art. 393-bis cod. pen.;
manifestamente infondati e riproduttivi di identiche censure risultano il terzo ed motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo ed il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di a rideterminato la pena sul presupposto del suo necessario adeguamento e, come COGNOME, fatto riferimento alla personalità del COGNOME per come evincibile dai precedenti penali;
manifestamente infondato è il quinto motivo in ordine alla dedotta prescrizione, c considera 1;301 giorni di sospensione, tali da far spirare il relativo successivamente alla decisione di secondo grado intervenuta il 26 marzo 2024;
rilevato che il ricorso di COGNOME NOME, quanto a sussistenza dei delitti contestat declinato in fatto e teso ad una ricostruzione della vicenda non in linea con quella Giudici di merito / che hanno fatto corretto uso ed analizzato gli elementi probatori a disposi escludendo che si fosse trattata di una mera fuga;
rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di c ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/09/2024