Inammissibilità del Ricorso: La Cassazione Sancisce lo Stop ai Motivi Ripetitivi
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale in tema di impugnazioni, dichiarando l’inammissibilità del ricorso quando questo si limita a riproporre le stesse questioni già esaminate e rigettate nei precedenti gradi di giudizio. Questa decisione sottolinea l’importanza di presentare motivi di ricorso specifici e critici verso la sentenza impugnata, anziché insistere su argomentazioni già ritenute infondate.
Il Caso in Esame: un Ricorso Meramente Riproduttivo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente lamentava, in sostanza, la mancata applicazione dell’articolo 131 bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, le circostanze del reato avrebbero giustificato tale beneficio.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha prontamente rilevato una criticità decisiva nel modo in cui l’impugnazione è stata formulata. L’unico motivo di ricorso non faceva altro che riproporre le medesime censure già vagliate e motivatamente respinte dai giudici di merito.
L’Inammissibilità del Ricorso Secondo la Suprema Corte
La Corte ha stabilito che un ricorso per cassazione non può essere una semplice riedizione delle doglianze difensive. I giudici di legittimità non sono chiamati a riesaminare nel merito l’intera vicenda, ma a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Quando un ricorso è ‘meramente riproduttivo’, esso non svolge questa funzione critica e, di conseguenza, non supera il vaglio di ammissibilità. La Corte ha evidenziato come i giudici di merito avessero fornito argomenti giuridicamente corretti, puntuali e coerenti per disattendere le richieste della difesa, rendendo il successivo ricorso privo di reale fondamento critico.
Il Diniego dell’Art. 131 bis c.p. e l’Intensità del Dolo
Un punto centrale della decisione riguarda la valutazione sulla particolare tenuità del fatto. La Corte d’Appello aveva negato l’applicazione di tale istituto a causa della ‘rimarcata intensità del dolo’. Questa valutazione, che attiene al merito del giudizio, si basa sull’analisi della volontà colpevole dell’imputato e del suo grado di determinazione nel commettere il reato.
Le Motivazioni della Corte
La Cassazione ha chiarito che tale giudizio di merito, se argomentato in modo logico e immune da vizi palesi, non è censurabile in sede di legittimità. In altre parole, la Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato le prove e ricostruito i fatti. Il ricorso, non riuscendo a evidenziare un errore di diritto o un’incongruenza manifesta nella motivazione della Corte d’Appello, è stato ritenuto inidoneo a provocare un annullamento della sentenza.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza stabilisce un chiaro confine: il ricorso in Cassazione deve essere un dialogo critico con la decisione impugnata, non un monologo ripetitivo. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito contro la presentazione di impugnazioni dilatorie o prive di effettivo contenuto giuridico, rafforzando il ruolo della Corte di Cassazione come custode della corretta interpretazione della legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché si limitava a riproporre gli stessi motivi di censura che erano già stati adeguatamente esaminati e respinti dai giudici dei gradi di merito, senza sollevare nuove e specifiche questioni di legittimità.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso è dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.)?
I giudici di merito hanno ritenuto che la ‘rimarcata intensità del dolo’ (ovvero la forte intenzione di commettere il reato) fosse un elemento ostativo all’applicazione di tale beneficio. Questa valutazione, essendo un giudizio di merito ben motivato, non è stata ritenuta sindacabile dalla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36009 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36009 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unico motivo prospettato è m riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difens con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logi ritenere – anche alla luce di una ricostruzione del fatto non coincidente con quell alla base del rilievo difensivo- non consentita l’applicazione dell’art 131 bis cp, in della ostativa valutazione spesa in relazione alla rimarcata intensità del dolo, ar termini tali da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’a proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 12 luglio 2024.