Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24536 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24536 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PESCIA il 29/03/1994
avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che con un unico motivo si deduce la violazione di legge in ordine
all’omessa valutazione da parte della Corte di appello di prova decisiva ai fini del giudizio di responsabilità dell’odierna ricorrente (le immagini registrate dal sistema
di videosorveglianza installato sul convoglio ferroviario ove si verifica il fatto) ch se considerata, avrebbe consentito la riqualificazione del fatto nel delitto di cui
all’art. 393 cod. pen.;
considerato è
prova decisiva, la cui mancata assunzione è deducibile come motivo di ricorso per cassazione, solo quella che, confrontata con le
argomentazioni contenute nella motivazione, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia, ovvero quella che, non valutata, vizia la sentenza
intaccandone la struttura portante (Sez. 2, n. 21884 del 20/03/2013, COGNOME, Rv.
255817; Sez.4, n. 6783 del 23/01/2024, COGNOME, Rv. 259323; Sez. 3, n. 9878
del 21/01/2020, R., Rv. 278670); nel caso di specie, il giudice di appello (pagg. 3
e 4 della sentenza impugnata) ha posto a base del giudizio di responsabilità le dichiarazioni della capotreno e della viaggiatrice NOME COGNOME (convergenti tra loro) sulla scorta delle quali ha ritenuto integrato il delitto di rapina contesta escludendo, sulla base della operata ricostruzione fattuale, la diversa fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; né la difesa ricorrente ha rappresentato come ed in che termini le immagini registrate, comparate con la narrazione concorde delle due testimoni oculari, avrebbero potuto condurre ad un diverso giudizio;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugno 2025.