Inammissibilità Ricorso: Le Conseguenze di Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una tecnica giuridica precisa e argomentazioni specifiche. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna alle spese. Questa ordinanza evidenzia un principio fondamentale della procedura penale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di ricettazione emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, non accettando la decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze di riforma della sentenza a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato basava il suo ricorso su due punti essenziali:
1. Mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità: Si contestava la decisione dei giudici di merito di non applicare la circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 4 del codice penale, che prevede una diminuzione di pena quando il danno patrimoniale cagionato è di lieve entità.
2. Errata motivazione sulla responsabilità penale: Si criticava la correttezza del ragionamento logico-giuridico che aveva portato i giudici a confermare la sua colpevolezza per il reato di ricettazione.
Entrambi i motivi, tuttavia, non hanno superato il vaglio preliminare della Suprema Corte.
Le Motivazioni sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha analizzato separatamente i due motivi, giungendo alla medesima conclusione: l’inammissibilità del ricorso. Vediamo nel dettaglio perché.
Il primo motivo, relativo all’attenuante, è stato definito manifestamente infondato. La Corte ha rilevato che il giudice d’appello aveva già fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta per escludere la speciale tenuità del danno. Il ricorso, su questo punto, non evidenziava vizi logici o errori di diritto, ma si limitava a dissentire dalla valutazione del giudice, cosa non ammessa in sede di legittimità.
Il secondo motivo, riguardante l’affermazione di responsabilità, è stato giudicato generico e non specifico. La Corte ha osservato che le argomentazioni presentate erano una mera riproposizione di quelle già discusse e ritenute infondate nel giudizio d’appello. La legge processuale (art. 591, co. 1, lett. c, c.p.p.) richiede che i motivi del ricorso siano specifici, ovvero che si confrontino direttamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, evidenziandone le presunte falle. In assenza di questa correlazione critica, il motivo è considerato generico e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare con successo. È indispensabile formulare censure precise, che attacchino specifici passaggi della motivazione, dimostrando un errore di diritto o un vizio logico manifesto. Riproporre le stesse difese già respinte in appello, senza una critica mirata e pertinente alla decisione di secondo grado, equivale a presentare un ricorso generico destinato all’inammissibilità. Le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore onere economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, mentre il secondo è stato considerato generico e non specifico, in quanto si limitava a riproporre le stesse ragioni già respinte dalla Corte d’Appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Secondo la Corte, un motivo è generico quando manca una correlazione tra le ragioni esposte nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. In pratica, non critica specificamente la motivazione della sentenza, ma ripete argomenti già valutati.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45974 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45974 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato in Senegal il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della Corte d’appello di Messina dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto, con motivazione esente dai denunciati vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda la pagina 5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’esclusione della speciale tenuità del danno;
considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell’affermazione di penale responsabilità per il delitto di ricettazione, è generico perché è fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si veda la pagina 5 della sentenza impugnata) e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume
dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisio impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, in data 10 ottobre 2023.