Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34924 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34924 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOVARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’ele soggettivo posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità, è privo requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 c pen., da apprezzarsi non solo per la sua genericità intesa come indeterminatezz ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argoment nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vi di mancanza di specificità;
ritenuto che, nella specie, i giudici del merito hanno infatti ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici e doglianze dif dell’appello, meramente riprodotte in questa sede senza tener conto e confronta con le considerazioni svolte dai giudici di secondo grado (cfr., in particolare 4), con conseguente aspecificità del motivo;
considerato che le ulteriori doglianze, in punto di trattamento sanzionatorio circostanziale, oltre ad essere prive di concreta specificità, sono manifestam infondate atteso che, in tema di recidiva specifica e infraquinquennale, l’o argomentativo del giudice può ritenersi adeguatamente assolto laddove sia esaminata in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., l’esis del presupposto di formale, rappresentato dalla commissione del nuovo delitto non colposo della stessa indole e nei cinque anni dalla precedente condanna, che quello sostanziale, costituito dalla valutazione degli elementi fattual consentono di ritenere il delitto per cui si procede espressione di magg colpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere del reo (cfr., pag. 4 sentenza);
natura che, inoltre, quanto alla dosimetria della pena, l’onere argomentativo può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi rite decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, “p equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliat motivazione nel caso, come quello di specie, in cui venga irrogata una pena gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, essendo sufficiente mero richiamo ai “criteri di cui all’art. 133 cod. pen.” realizza una motiva sufficiente per dar conto dell’adeguatezza della pena all’entità del fatto; i l’obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edit
(cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, COGNOME, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464);
che, infine, in relazione al giudizio di cui all’art. 69 cod. pen., la soluzione dell’equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen.; è d’altra parte peraltro consolidato l’orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell’ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell’equivalenza (cfr., Sez. 5, n. 5589 del 26.9.2013, Sub; Sez. 6, n. 6966 del 25.11.2009, COGNOME; Sez. 1, n. 3223 del 13.1.1994, COGNOME);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (cfr., ivi, pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2024.