Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei rigorosi criteri che regolano l’accesso al giudizio di legittimità e delle conseguenze di un’ inammissibilità ricorso. La Corte di Cassazione, con una decisione sintetica ma incisiva, ha respinto l’istanza di un imputato, ribadendo principi fondamentali della procedura penale. Analizziamo i dettagli di questa pronuncia per comprendere meglio le ragioni che portano a tale esito e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso Processuale
Un soggetto proponeva ricorso per Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania. Il nucleo della sua doglianza si concentrava sulla decisione dei giudici di merito di non applicare in suo favore la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’articolo 131 bis del codice penale. L’imputato, in sostanza, riteneva di aver diritto a tale beneficio, ma la Corte d’Appello era stata di diverso avviso.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte, dopo aver esaminato gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (cioè, non valuta se l’imputato avesse o meno diritto al beneficio richiesto), ma si ferma a un livello preliminare, constatando la mancanza dei requisiti formali e sostanziali necessari affinché il ricorso potesse essere esaminato. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità ricorso.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su una motivazione chiara e precisa. I rilievi proposti dal ricorrente sono stati giudicati non consentiti in sede di legittimità. Il giudizio di Cassazione, infatti, non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Nel caso specifico, il ricorrente si era limitato a contrastare la decisione della Corte d’Appello in modo generico, senza fornire argomentazioni specifiche e pertinenti. Egli contestava la mancata esclusione della punibilità senza mai precisare le ragioni concrete per cui, nel suo caso, tale causa avrebbe dovuto essere riconosciuta. La motivazione della sentenza impugnata, secondo la Cassazione, non era né manifestamente illogica né viziata da violazioni di legge. Di fronte a una motivazione adeguata dei giudici di merito, il semplice dissenso dell’imputato non è sufficiente a fondare un valido motivo di ricorso. In assenza di vizi procedurali o di errata applicazione della norma, il ricorso si risolve in un tentativo, non permesso, di ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che esula dalle competenze della Suprema Corte.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione deve essere fondato su motivi specifici, che evidenzino un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato. Non è una sede per riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte nei gradi di merito. La dichiarazione di inammissibilità ricorso non è solo una questione formale, ma comporta conseguenze economiche significative per chi lo propone in modo temerario o infondato, come dimostra la condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria. La pronuncia serve quindi da monito sull’importanza di redigere ricorsi solidamente argomentati dal punto di vista giuridico, evitando contestazioni generiche o meramente fattuali.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i rilievi proposti non erano consentiti in sede di legittimità. Il ricorrente si è limitato a contestare la decisione della corte inferiore senza specificare le ragioni giuridiche per cui la causa di non punibilità avrebbe dovuto essere applicata, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica o viziata da violazione di legge.
Cosa contestava il ricorrente nella sentenza impugnata?
Il ricorrente contestava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131 bis del codice penale, che i giudici della Corte d’Appello avevano escluso.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11298 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11298 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOVARA il 16/02/1986
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i rilievi prospettati non sono consentiti legge in sede di legittimità in quanto, a fronte di una motivazione non manifestamente illog né affetta da violazione di legge, contrasta la tenuta della decisione adotta riguardo alla mal esclusione della causa di non punibilità di cui all’ad 131 bis cp senza mai precisare le ragioni nel caso avrebbero dovuto portare al riconoscimento della stessa;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 2 dicembre 2024.