Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Il Divieto di Ripetere le Stesse Argomentazioni
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’inammissibilità ricorso quando i motivi proposti non sono altro che una ripetizione di argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Questa decisione sottolinea come il giudizio di legittimità non possa trasformarsi in una terza istanza di merito, ma debba concentrarsi su specifiche violazioni di legge.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado, i quali avevano negato l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha portato la questione dinanzi alla Suprema Corte, sperando in una rivalutazione della sua posizione.
L’Inammissibilità Ricorso e la Valutazione della Corte
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito della questione. I giudici hanno dichiarato l’inammissibilità ricorso sulla base di una considerazione puramente procedurale. La Corte ha osservato che i motivi presentati dall’imputato erano “reiterativi”, ovvero una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già adeguatamente vagliate e motivatamente disattese dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, come si legge nell’ordinanza, aveva già dato atto, nella sua sentenza, degli elementi ritenuti incompatibili con i presupposti della causa di non punibilità, basando la sua decisione su una valutazione complessiva e giuridicamente corretta.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è chiara e diretta. Non è consentito, in sede di legittimità, riproporre le medesime questioni di fatto già decise, mascherandole da vizi di legge. Il ricorso per Cassazione deve sollevare critiche specifiche alla sentenza impugnata, evidenziando errori nell’applicazione o nell’interpretazione delle norme giuridiche, e non limitarsi a contestare la valutazione dei fatti operata dal giudice di merito. Poiché i motivi del ricorso in esame erano una copia di quelli già respinti, la Corte li ha ritenuti non consentiti dalla legge, portando a una declaratoria di inammissibilità.
Le conclusioni
La conseguenza diretta di questa decisione è stata non solo la conferma della sentenza di condanna, ma anche l’imposizione al ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento serve da monito: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a questioni di puro diritto e non può essere utilizzato come un tentativo per ottenere una terza valutazione sul merito della causa. Gli avvocati devono quindi formulare i ricorsi con estrema attenzione, proponendo censure nuove e specifiche che attengano a reali violazioni di legge, per evitare di incorrere in una secca dichiarazione di inammissibilità e nelle relative sanzioni economiche.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano meramente reiterativi, ovvero una semplice ripetizione di argomentazioni che erano già state adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello nel precedente grado di giudizio.
Qual era la norma di cui il ricorrente chiedeva l’applicazione?
Il ricorrente chiedeva l’applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, che disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46473 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46473 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 16/10/1986
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 78/ RG 22632
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto reiterativi ed adeguatamente vagliati e disattesi, con cor argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata che a pag. 2 ha dato atto deg elementi ritenuti incompatibili con i presupposti della causa di non punibilità di all’ art. 131-bis cod. pen. in base ad una valutazione complessiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deljzi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Io ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
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La Presidente