Inammissibilità del Ricorso e Prescrizione: La Cassazione fa Chiarezza
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso per Cassazione, in particolare quando si tratta di inammissibilità del ricorso. La Suprema Corte ha ribadito principi consolidati, sottolineando come la presenza di motivi inammissibili precluda l’esame di altre questioni, inclusa la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Questo caso serve come monito sull’importanza di formulare correttamente i motivi di impugnazione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di un tribunale territoriale. La vicenda processuale era già complessa, essendo passata precedentemente al vaglio della Corte di Cassazione, che aveva annullato con rinvio una decisione della Corte d’Appello limitatamente a un punto specifico: l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.).
La ricorrente, tuttavia, nel nuovo ricorso ha sollevato nuovamente questioni relative all’erronea applicazione della norma incriminatrice e alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Inoltre, ha richiesto che venisse dichiarata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione si basa su due pilastri fondamentali della procedura penale che limitano severamente l’ambito di un secondo giudizio di legittimità e le conseguenze dell’inammissibilità stessa.
La Corte ha ritenuto che i primi due motivi, riguardanti l’applicazione della legge penale sostanziale e il profilo soggettivo del reato, non potessero essere riesaminati. Il terzo motivo, relativo alla prescrizione, è stato assorbito e precluso dalla declaratoria di inammissibilità degli altri.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza si articola su principi procedurali chiari e rigorosi.
Motivi già Decisi in Sede di Legittimità: I Limiti del Nuovo Ricorso
La Corte ha evidenziato che le doglianze relative all’applicazione della legge e alla colpevolezza erano già state implicitamente o esplicitamente decise nel precedente giudizio di Cassazione. Secondo l’articolo 625, comma 2, del codice di procedura penale, non è possibile riproporre questioni già giudicate in sede di legittimità. Di conseguenza, tentare di rimettere in discussione tali punti rende i relativi motivi di ricorso manifestamente infondati e, quindi, inammissibili.
Inammissibilità e Preclusione della Prescrizione: Un Principio Consolidato
Il punto cruciale della decisione riguarda il rapporto tra l’inammissibilità del ricorso e la possibilità di rilevare la prescrizione. La Corte ha richiamato un principio enunciato dalle Sezioni Unite (Sentenza n. 32/2000), secondo cui l’inammissibilità del ricorso, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente la formazione di un valido rapporto processuale di impugnazione. Questo “blocco” procedurale impedisce al giudice di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p., come la prescrizione. In altre parole, un ricorso “viziato” non apre la porta a un esame nel merito, nemmeno per questioni che, come la prescrizione, potrebbero essere rilevate d’ufficio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza riafferma con forza due lezioni fondamentali per la pratica legale. In primo luogo, dopo un annullamento con rinvio, il successivo ricorso per Cassazione deve concentrarsi esclusivamente su vizi relativi al giudizio di rinvio e non può riproporre questioni già coperte dal precedente giudicato della Suprema Corte. In secondo luogo, la proposizione di un ricorso con motivi palesemente inammissibili comporta conseguenze gravi: non solo la condanna alle spese processuali e al pagamento di un’ammenda, ma anche la perdita della possibilità di beneficiare di cause di estinzione del reato, come la prescrizione, che nel frattempo sia maturata.
È possibile riproporre in Cassazione motivi di ricorso già decisi in un precedente giudizio di legittimità?
No, la Corte ha stabilito che i motivi di ricorso riguardanti aspetti già decisi in sede di legittimità sono inammissibili, in applicazione dell’art. 625, comma 2, del codice di procedura penale.
Se un ricorso viene dichiarato inammissibile, il giudice può comunque dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione?
No. L’ordinanza conferma il principio secondo cui l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità per il giudice di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, inclusa la prescrizione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13890 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13890 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 del TRIBUNALE di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata resa dal10ilorte GLYPH di Catania in seguito ad annullamento con rinvio disposto dalla Sezione Terza della Corte Cassazione (sent. n. 13784/23 del 20/1/2023);
visto il ricorso proposto da NOME a mezzo del difensore;
rilevato che la sentenza di annullamento ha riguardato unicamente il pun concernente l’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen.
Considerato, alla luce di quanto premesso, che le doglianze riguardan l’erronea applicazione dell’art.5 lett. b) legge 283/62 e la sussistenza d sotto il profilo soggettivo del reato (motivi primo e secondo del ricorso) inammissibili, riguardando aspetti già decisi in sede di legittimità (ar comma 2, cod. proc. pen.).
Ritenuto che l’inammissibilità del ricorso esclude che possa farsi luogo declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (Sez. U, Sentenza n. 3 22/11/2000, Rv. 217266 – 01: “L’inammissibilità del ricorso per cassazio dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilev dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.”) richiesto nel terzo motivo di ricorso.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Pre44ne