Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Condanna per Motivi Ripetitivi
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di una delle cause più comuni di inammissibilità del ricorso per cassazione: la mera riproduzione dei motivi già presentati e respinti nei precedenti gradi di giudizio. La Suprema Corte, con questa decisione, ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale, ovvero che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Il Caso: Un Appello contro la Qualificazione del Reato
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente contestava la mancata riqualificazione del fatto-reato in un’ipotesi meno grave, specificamente quella prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, che disciplina i casi di lieve entità in materia di stupefacenti. Questa richiesta era già stata avanzata e rigettata dalla Corte territoriale.
La Decisione della Corte e le sue conseguenze
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La conseguenza diretta di tale declaratoria non è solo la fine del percorso processuale, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o, come in questo caso, meramente dilatori.
Le Motivazioni dietro l’Inammissibilità del Ricorso Cassazione
La Corte ha basato la sua decisione su una constatazione molto netta: il motivo di ricorso non era altro che una riproposizione delle stesse censure già esaminate e disattese dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano, infatti, fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta per non accogliere la richiesta di riqualificazione del reato.
Il ricorrente, invece di contestare specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata, evidenziando eventuali vizi logici o errori di diritto nel ragionamento dei giudici d’appello, si è limitato a ripetere le proprie tesi. Questo comportamento processuale rende il ricorso inammissibile, poiché la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica della decisione impugnata. La presentazione di un motivo ‘meramente riproduttivo’ non assolve a questa funzione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza serve da monito: per avere successo in Cassazione, un ricorso deve essere specifico e critico nei confronti della sentenza che si impugna. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di merito e riproporre le medesime difese. È necessario, invece, individuare e argomentare con precisione i vizi di legittimità – siano essi violazioni di legge o difetti di motivazione – che inficiano il provvedimento. In assenza di tali elementi, il rischio concreto non è solo il rigetto, ma una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, con le relative conseguenze economiche a carico della parte che lo ha proposto.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando deduce un motivo meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate e respinte dalla corte territoriale, senza sollevare specifiche critiche logiche o giuridiche contro la sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
È possibile contestare in Cassazione la qualificazione giuridica di un reato?
Sì, è possibile, ma non limitandosi a ripetere argomenti già respinti. Il ricorso deve attaccare specificamente il ragionamento logico-giuridico della sentenza d’appello, dimostrando perché la decisione sulla qualificazione del reato sia errata in punto di diritto o viziata nella motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44597 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44597 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PARTINICO il 27/01/1979
avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma d.P.R. n. 309 del 1990, già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale co argomenti immuni da vizi logici o giuridici (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 ottobre 2024