Inammissibilità Ricorso: Lezioni dalla Cassazione sulla Ripetizione dei Motivi
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sul tema dell’inammissibilità ricorso nel processo penale, chiarendo perché la semplice riproposizione di argomenti già esaminati non è sufficiente per ottenere una nuova valutazione dalla Corte di Cassazione. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e per assicurare che il ricorso per cassazione sia utilizzato per le sue finalità specifiche: la verifica della corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata in secondo grado dalla Corte di Appello, ha proposto ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso vertevano essenzialmente su due punti: la richiesta di applicazione dell’attenuante per l’avvenuto risarcimento del danno (art. 62 n. 6 c.p.) e quella per aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.). Entrambe le richieste erano già state respinte dalla Corte di Appello.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una constatazione cruciale: i motivi presentati dall’imputato non erano altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito. Secondo la Cassazione, un ricorso non può limitarsi a ripetere le stesse doglianze, ma deve confrontarsi specificamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, evidenziandone eventuali vizi logici o violazioni di legge. In assenza di tali elementi, l’atto di impugnazione non supera la soglia di ammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si articolano su più fronti, tutti convergenti nel decretare l’inammissibilità ricorso.
In primo luogo, riguardo all’attenuante del risarcimento del danno, la Corte di Appello aveva già ritenuto che non vi fosse prova del risarcimento. La difesa aveva prodotto una dichiarazione che, oltre a non essere stata allegata al ricorso per Cassazione (violando così l’onere di autosufficienza), era stata giudicata irrilevante. La Cassazione ha confermato che, in assenza di nuove e concrete prove, la semplice riproposizione della richiesta era infondata.
In secondo luogo, per quanto riguarda l’attenuante del danno di speciale tenuità, i giudici di merito avevano negato il suo riconoscimento non solo sulla base dell’importo esiguo delle somme estorte, ma valutando le modalità complessive delle ‘aggressioni predatorie’. La Corte di Cassazione ha ritenuto questa motivazione priva di vizi logici e aderente alle prove raccolte, riaffermando che la valutazione delle circostanze del reato spetta al giudice di merito, se adeguatamente motivata.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove poter ridiscutere i fatti. Per evitare una dichiarazione di inammissibilità ricorso, è indispensabile che l’atto di impugnazione sviluppi argomentazioni critiche mirate contro la struttura logico-giuridica della sentenza precedente. La mera ripetizione di motivi già respinti non solo è inefficace, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie. Questo serve da monito per una redazione attenta e tecnicamente fondata degli atti di impugnazione.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Sulla base dell’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando non supera la soglia di ammissibilità, ad esempio perché si limita a ripetere pedissequamente motivi già dedotti e respinti in appello, senza muovere critiche specifiche alla motivazione della sentenza impugnata.
È sufficiente produrre una dichiarazione per provare di aver risarcito il danno e ottenere l’attenuante?
No, l’ordinanza chiarisce che una semplice dichiarazione prodotta dalla difesa, non allegata al ricorso e ritenuta non rilevante, non costituisce prova sufficiente del risarcimento ai fini del riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 62 n. 6 cod. pen.
La modesta entità del danno garantisce sempre il riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità?
No. Come specificato nel provvedimento, il riconoscimento di tale attenuante (art. 62 n. 4 cod. pen.) può essere negato se le modalità complessive dell’azione, come nel caso di aggressioni predatorie, sono ritenute gravi dal giudice, nonostante la modestia delle somme sottratte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47445 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47445 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 62 n. 4 e 62 n. 6 cod. pen., non supera la soglia di ammissibilità, poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito.
Invero la Corte di appello riteneva che non vi fosse prova del risarcimento posto a fondamento dell’istanza di contenimento della sanzione irrogata, in quanto la dichiarazione prodotta dalla difesa – e non allegata al ricorso in violazione dell’onere di autosufficienza – non era rilevante al fine del riconoscimento dell’attenuante.
Del pari l’attenuante prevista dall’art. 62, n. 4) cod. pen. non veniva concessa con motivazione priva di vizi logici ed aderente alle prove raccolte in quanto le modalità complessive delle aggressioni predatorie ostavano al suo riconoscimento nonostante la modestia delle somme estorte (si vedano, in particolare, pagg. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/10/2023
Il Consigliere Estensore