Inammissibilità ricorso: la Cassazione chiarisce i limiti
L’inammissibilità ricorso rappresenta una delle sanzioni processuali più severe, poiché impedisce al giudice di esaminare il merito della questione. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso non può limitarsi a ripetere argomenti già discussi e respinti nel grado di giudizio precedente. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riqualificato il reato contestato come ricettazione di particolare tenuità (ai sensi dell’art. 648, co. 2, c.p.) e aveva rideterminato la pena. L’imputato, non soddisfatto della decisione, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis c.p.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su una constatazione netta: il motivo di ricorso presentato era una ‘pedissequa reiterazione’ delle argomentazioni già avanzate nel giudizio di appello. In sostanza, il ricorrente non ha formulato una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza della Corte d’Appello, ma si è limitato a riproporre le stesse difese, che erano già state esaminate e puntualmente respinte dai giudici del merito.
Le Motivazioni
Il cuore della motivazione dell’ordinanza risiede nel concetto di ‘indeducibilità’ del motivo di ricorso. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Pertanto, un ricorso che si limita a ripetere le stesse censure già disattese in appello, senza attaccare specificamente il ragionamento logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale per respingerle, è privo dei requisiti minimi per essere esaminato. La Corte sottolinea che la sentenza d’appello aveva già fornito una risposta adeguata a tali argomenti. La riproposizione identica di tali doglianze, senza un confronto critico con la decisione impugnata, rende il ricorso sterile e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni
La decisione in commento offre un importante monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. Per evitare una pronuncia di inammissibilità ricorso, è cruciale che i motivi siano specifici, pertinenti e, soprattutto, che si confrontino criticamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione; è necessario dimostrare dove e perché il giudice di secondo grado ha errato nell’applicare la legge o ha reso una motivazione illogica. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la mancata revisione del caso, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se privo dei requisiti richiesti dalla legge. Nel caso specifico, è stato ritenuto tale perché si limitava a essere una ‘pedissequa reiterazione’ di motivi già presentati e respinti nel giudizio d’appello, senza muovere critiche specifiche alla sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una ‘pedissequa reiterazione’?
Significa che il ricorrente ripete in modo identico e acritico le stesse argomentazioni già utilizzate nel precedente grado di giudizio, senza contestare in modo specifico e puntuale le ragioni esposte nella sentenza che si sta impugnando.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende. In questa vicenda, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45799 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45799 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AGNONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso con la quale in parziale riforma della sentenza di primo grado, riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 648, co. 2, cod. pen., è stata ridetermin la pena a lui inflitta;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all’art. 131 bis cod. pen., è indeducibile poiché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuar e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24/10/2023
Il Consigliere Estensore
Il Presidente