Inammissibilità Ricorso: La Cassazione e i Motivi Ripetitivi
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale formulare motivi specifici e pertinenti, che non si limitino a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce con chiarezza questo principio, dichiarando l’inammissibilità del ricorso di un imputato e fornendo importanti indicazioni sui limiti del giudizio di legittimità. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le ragioni della decisione.
I Fatti del Caso: dal Reato di Truffa al Ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’appello di Genova per il reato di truffa, previsto dall’art. 640 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali:
1. Una presunta erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di truffa.
2. La contestazione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e della determinazione della misura della pena (art. 133 c.p.), ritenuta eccessiva.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto entrambi i motivi non meritevoli di essere esaminati nel merito.
L’Inammissibilità del Ricorso e le Sue Ragioni
La Suprema Corte ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile, spiegando nel dettaglio perché nessuna delle due doglianze potesse trovare accoglimento. Questa decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che definiscono i confini del giudizio di legittimità.
Primo Motivo: la Pedissequa Reiterazione degli Argomenti
Relativamente alla prima censura, riguardante l’applicazione dell’art. 640 c.p., i giudici hanno rilevato come essa si risolvesse in una “pedissequa reiterazione” dei motivi già presentati in appello. In altre parole, l’imputato non ha formulato una critica specifica alla sentenza della Corte d’appello, ma si è limitato a riproporre le stesse identiche argomentazioni. La Corte territoriale le aveva già esaminate e puntualmente respinte con motivazioni logico-giuridiche corrette. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve invece contenere critiche nuove e mirate contro la logica e la legalità della decisione impugnata, non può essere un semplice ‘copia e incolla’ dell’atto di appello.
Secondo Motivo: la Valutazione delle Attenuanti e della Pena
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha sottolineato che la valutazione sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella della Corte d’appello, ma può solo verificare che la decisione sia stata motivata in modo adeguato e non manifestamente illogico. Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva fornito una spiegazione congrua sia per negare le attenuanti, sia per stabilire l’entità della sanzione, facendo riferimento ai principi degli artt. 132 e 133 del codice penale. Si tratta, quindi, di un “giudizio di fatto” che non può essere messo in discussione in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza si basano sulla netta distinzione tra il giudizio di merito (primo e secondo grado) e il giudizio di legittimità (Cassazione). La Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado’ dove si riesaminano le prove e i fatti, ma è il giudice della legge. Il suo compito è assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Di conseguenza, un ricorso che si limiti a ripetere argomenti fattuali già respinti o che chieda una nuova valutazione di elementi discrezionali (come le attenuanti) esula dalle sue competenze ed è, perciò, inammissibile. La decisione finale, quindi, non solo respinge il ricorso ma condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia rafforza un principio fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione: non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza di appello. È necessario individuare specifici vizi di legittimità, ovvero errori nell’applicazione delle norme giuridiche o difetti gravi nella motivazione. La mera riproposizione di questioni di fatto o di argomenti già vagliati è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche ulteriori oneri economici. La decisione serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi tecnicamente validi, focalizzati esclusivamente sui profili di diritto consentiti nel giudizio di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano o una semplice ripetizione di argomentazioni già esaminate e respinte in appello, oppure riguardavano valutazioni di merito (come la concessione delle attenuanti) che non possono essere riesaminate dalla Corte di Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una “pedissequa reiterazione”?
Significa che l’appellante ha riproposto esattamente gli stessi argomenti già dedotti davanti alla Corte d’appello, senza sollevare nuove questioni di diritto o criticare specificamente la logica della sentenza impugnata. Questo rende il motivo inammissibile.
La Corte di Cassazione può riconsiderare il diniego delle attenuanti generiche deciso da un altro giudice?
No, sulla base di questa ordinanza, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la decisione di negare le attenuanti generiche se il giudice del grado precedente ha fornito una motivazione adeguata e logica. Tale valutazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 106 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 106 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Seravezza il 31/10/1972
avverso la sentenza del 06/04/2023 della Corte d’appello di Genova
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 640 cod. pen. (primo motivo) e in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. (secondo motivo), sono indeducibili: il primo poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla c:orte di merito con corretti argomenti logico-giuridici (si veda, in particolare, la pag. 2 della sentenza impugnata); il secondo, in quanto la Corte d’appello ha motivato in modo adeguato in ordine sia al diniego delle circostanze attenuanti generiche, esprimendo un giudizio di fatto non sindacabile in questa sede di legittimità, sia all determinazione della misura della pena, esercitando la propria discrezionalità in aderenza ai principi e ai parametri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si vedano, in particolare, le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 novembre 2023.