Inammissibilità Ricorso: la Cassazione Boccia la Semplice Ripetizione dei Motivi
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso per Cassazione, sottolineando come la sua funzione non sia quella di un terzo grado di giudizio. La Corte Suprema ha stabilito l’inammissibilità del ricorso quando questo si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Analizziamo insieme la vicenda processuale e le motivazioni di questa decisione.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. Quest’ultima, riformando parzialmente la decisione del Tribunale di primo grado, aveva ricalcolato la pena inflitta all’imputato pur riconoscendo la continuazione tra i reati contestati. Insoddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando questioni relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione della sentenza d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’inammissibilità ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 17 settembre 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non serve a riesaminare i fatti, ma a controllare la corretta applicazione del diritto da parte dei giudici dei gradi precedenti.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto che i motivi presentati dal ricorrente non fossero ammissibili in sede di legittimità. La ragione principale è che essi riproducevano, di fatto, gli stessi profili di censura che erano già stati adeguatamente valutati e motivatamente respinti dalla Corte territoriale. In pratica, il ricorso non introduceva nuovi elementi di illegittimità della sentenza, ma tentava di ottenere un nuovo esame del merito, cosa preclusa alla Cassazione.
In particolare, la Corte ha osservato che:
1. I primi due motivi del ricorso erano una mera ripetizione di questioni già trattate e disattese dalla Corte d’Appello, la quale aveva fornito argomenti giuridici adeguati a sostegno della propria decisione.
2. Il terzo motivo, relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è stato anch’esso respinto. La Cassazione ha ribadito che la quantificazione della pena è una valutazione discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione può essere censurata in sede di legittimità solo se risulta frutto di arbitrio o se è supportata da una motivazione manifestamente illogica, circostanze che la Corte ha escluso nel caso di specie, ritenendo ben motivata la scelta del giudice d’appello.
Le Conclusioni
La pronuncia di inammissibilità del ricorso ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: per accedere al giudizio di Cassazione, è necessario prospettare vizi specifici della sentenza impugnata, che attengano alla violazione di legge o a difetti gravi della motivazione, e non limitarsi a riproporre le medesime doglianze già formulate e respinte in appello. L’esito del processo conferma che il ricorso per Cassazione è uno strumento straordinario, non un’ulteriore opportunità per discutere il merito della causa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi sollevati erano una mera riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi profili di illegittimità.
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa da un giudice di grado inferiore?
No, la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se tale determinazione è arbitraria o basata su una motivazione manifestamente illogica, cosa che non è stata riscontrata in questo caso.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1151 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1151 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASSINO il 01/12/1993
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME Roberto COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catanzaro che, in riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari per aver ritenuto la continuazione tra i reat contestati, ha rideterminato la pena inflitta.
In data 02/09/24, è pervenuta memoria difensiva dell’avv. NOME COGNOME con cui si insiste nelle ragioni del ricorso chiedendone l’accoglimento.
Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 546, comma 1. lett. e), cod. proc. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché in relazione al comma 5 del medesimo art. 73, e agli artt. 81 cpv. e 133 cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (quanto ai primi due motivi, si vedano le pp. 2 e 3 sent. app.). Quanto al terzo motivo, occorre ricordare che è incensurabile la determinazione del trattamento sanzionatorio, naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, qualora, come nel caso di specie (si veda le pp. 3 e 4 sent. app.), non sia frutto d arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presid te