Inammissibilità Ricorso: la Cassazione boccia la mera riedizione dei motivi d’appello
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso per Cassazione quando questo si limita a riproporre questioni già decise nei gradi di merito. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Vediamo nel dettaglio il caso e le ragioni della decisione.
I Fatti del Processo
Un soggetto veniva condannato in primo grado e successivamente in Corte d’Appello per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e lesioni personali (art. 582 c.p.). L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando la valutazione dei giudici di merito su diversi punti: la sussistenza stessa degli elementi materiale e psicologico dei reati, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (prevista dall’art. 131-bis c.p.) e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con un giudizio di prevalenza sulla recidiva contestata.
La decisione sull’inammissibilità ricorso della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione principale di questa decisione risiede nel fatto che le censure mosse dall’imputato non erano altro che una “mera riedizione” dei motivi già presentati e compiutamente valutati dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato come la sentenza di secondo grado avesse già fornito argomentazioni logiche e prive di vizi manifesti per confermare la condanna. Riproporre gli stessi argomenti, senza evidenziare specifiche violazioni di legge o difetti motivazionali gravi, non è sufficiente per ottenere un annullamento della sentenza in Cassazione.
Le motivazioni della Corte
La Corte ha specificato che la decisione della Corte d’Appello era ben motivata su tutti i punti contestati. In particolare:
1. Sussistenza dei reati: Era stata correttamente accertata la presenza sia dell’elemento materiale (la condotta illecita) sia di quello psicologico (la volontà di commettere il reato).
2. Diniego dell’art. 131-bis c.p.: La non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata esclusa non solo per un divieto legislativo vigente all’epoca, ma anche in considerazione della “dinamica ingravescente della condotta” e dei precedenti penali dell’imputato. Questi elementi sono stati ritenuti ostativi a un giudizio di minima offensività e di minore capacità a delinquere.
3. Attenuanti generiche: La Corte di merito aveva correttamente bilanciato le circostanze, negando che le attenuanti potessero prevalere sulla recidiva, in linea con una valutazione complessiva della gravità del fatto e della personalità dell’imputato.
In sostanza, la Cassazione ha ritenuto che il ricorso non attaccasse la sentenza per vizi di legittimità, ma tentasse di ottenere una nuova valutazione del merito dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
Le conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale: il ricorso per Cassazione deve essere mirato a denunciare errori di diritto o vizi logici palesi della motivazione, non può essere uno strumento per richiedere una terza valutazione dei fatti. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alla definitività della condanna, l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al pagamento di tremila euro. Ciò serve anche da deterrente contro la presentazione di ricorsi meramente dilatori o infondati.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile, come in questo caso, quando si limita a riproporre gli stessi motivi già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni di diritto o vizi logici evidenti nella sentenza impugnata. Questo comportamento è definito “mera riedizione” dei motivi d’appello.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis, valorizzando la dinamica ingravescente della condotta e i precedenti penali dell’imputato. Questi elementi sono stati considerati ostativi a un giudizio di minima offensività e di minore capacità a delinquere.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39924 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39924 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SOVERIA MANNELLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
*
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso, in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen., è inammissibile perché costituisce la mera riedizione dei motivi di appello, compiutamente valutati dalla Corte distrettuale pervenuta, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, alla conferma della sentenza di primo grado sulla sussistenza dell’elemento materiale e di quello psicologico del reato nonché al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva valorizzando, su tali aspetti, non solo il divieto legislativo già vigen all’epoca del fatto ma anche la dinamica ingravescente della condotta e dei precedenti dell’imputato ritenuti ostativi alla formulazione del giudizio di minima offensività e, comunque, di minore capacità a delinquere;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso GLYPH ottobre 2024