Inammissibilità del Ricorso: Quando le Censure sono Manifestamente Infondate
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione rappresenta uno degli esiti più netti e definitivi del processo penale, chiudendo la porta a un ulteriore esame della vicenda. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando e perché un ricorso viene respinto senza entrare nel merito, ovvero quando le censure sollevate sono ritenute ‘manifestamente infondate’. Questo caso specifico riguarda una condanna per violazione della legge sulle armi e il tentativo dell’imputato di rimettere in discussione il suo coinvolgimento nel reato.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di primo grado che vedeva un soggetto condannato per tentato furto e per il reato previsto dall’art. 4, comma 2, della Legge n. 110/1975. In appello, la Corte territoriale riformava parzialmente la decisione: dichiarava il non doversi procedere per il tentato furto a causa di un difetto nella condizione di procedibilità, ma confermava la condanna per l’altro reato, rideterminando la pena in tre mesi di arresto e 500,00 euro di ammenda.
L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Il punto centrale della sua difesa era la contestazione della sua effettiva partecipazione (concorso) nella commissione del reato, sostenendo che le prove non dimostrassero il suo coinvolgimento.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno stabilito che le argomentazioni dell’imputato non evidenziavano reali errori di diritto, ma rappresentavano un tentativo di sollecitare una ‘diversa e alternativa lettura’ dei fatti e delle prove. Questo tipo di richiesta, tuttavia, esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
È fondamentale comprendere che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o stabilire come si sono svolti i fatti – attività proprie dei giudici di primo e secondo grado. La Cassazione interviene solo per verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Tentare di usare il ricorso per Cassazione come un ‘terzo grado’ di giudizio sul fatto è un errore che porta inevitabilmente all’inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando come la Corte d’Appello avesse fornito una spiegazione logica e coerente, integrando le ragioni già esposte dal giudice di primo grado. Secondo i giudici di merito, era emerso chiaramente che entrambi gli imputati avevano concorso nel tentativo di effrazione di un contatore. La conclusione raggiunta era quindi ‘coerente e adeguata’ rispetto agli elementi processuali.
Le censure del ricorrente, essendo ‘manifestamente infondate’, non erano idonee a scalfire la solidità logico-giuridica della sentenza impugnata. Di conseguenza, oltre a dichiarare l’inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, data l’assenza di elementi che potessero escludere la colpa nella proposizione di un ricorso palesemente infondato, lo ha condannato anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità (errori di diritto o motivazioni illogiche/contraddittorie) e non può trasformarsi in un pretesto per ridiscutere i fatti. L’esito di inammissibilità del ricorso non solo preclude ogni ulteriore esame della vicenda, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone senza un valido fondamento giuridico, evidenziando la necessità di un’attenta valutazione prima di adire la Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. Le argomentazioni proposte miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa nel giudizio di legittimità della Corte di Cassazione, anziché evidenziare vizi di legge o di motivazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base alla decisione, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, ritenuta congrua, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Quale era il reato per cui l’imputato è stato condannato in via definitiva?
L’imputato è stato condannato per il reato previsto dall’articolo 4, comma 2, della Legge 110/1975, con una pena rideterminata dalla Corte d’Appello in tre mesi di arresto e 500,00 euro di ammenda.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12107 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12107 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese il 30/5/2022 ha dichiarato non doversi procedere per il reato di tentato furto per difetto della condizione di procedibilità e, rideterminata la pena in mesi tre di arresto e 500,00 euro di ammenda, ha confermato nel resto la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 4, comma2, L. 110/1975;
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ritenuta sussistenza del concorso del ricorrente nella commissione del reato;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si fonda e integra con quella del giudice di primo grado, ha dato conto di avere considerato tutti gli elementi emersi e la conclusione, fondata sul fatto che entrambi gli imputati avevano concorso nel tentativo di effrazione del contatore dell’immobile, risulta coerente e adeguata;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7/3/2024