Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37078 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37078 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, che deduce vizio di motivazione con riguardo all’affermazione della penale responsabilità, è inammissibil perché manifestamente infondato, posto che il ricorrente, nel calcolo della prescrizione, no tiene conto della sospensione, pari a sessantaquattro giorni, prevista dall’art. 83, comma 4 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 03), sicché, essendo il reato stato commesso il 15 settembre 2014, il termine di dieci anni, cui deve aggiungersi l’indicato periodo di sospensione, è spirato il 18 novembre 2024, quindi dopo la pronuncia impugnata, che è stata deliberata il 7 novembre 2024, rilevato che il secondo motivo, che lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed cod. proc. pen. con riferimento all’inutilizzabilità ai sensi dell’art. 220 disp att. cod. pr del processo verbale di contestazione, è inammissibile in quanto, nell’ipotesi in cui con ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il moti impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’inciden dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenz in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluen nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’i convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303), illustrazione ciò, che nella specie, non è dato ravvisare, anche considerando che, come emerge dalla sentenza impugnata, l’istruttoria dibattimentale è stata espletata mediante l’escussione dell’operante in forza alla RAGIONE_SOCIALE e del funzionario dell’agenzia delle Entrate, nonché mediante acquisizione di documentazione inerente al debito tributario;
considerato che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenz impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266);
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2025.