Inammissibilità del Ricorso: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato a Fallire
L’ordinamento giuridico prevede diversi gradi di giudizio per garantire il diritto di difesa, ma l’accesso a questi strumenti è regolato da precise norme procedurali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui un ricorso può essere esaminato, evidenziando il concetto di inammissibilità del ricorso quando questo si rivela generico o manifestamente infondato. Analizziamo una decisione che ha confermato la condanna per reati fallimentari, offrendo spunti cruciali sui requisiti di un ricorso di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un soggetto per una serie di reati fallimentari, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a tre specifici motivi. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza o, in subordine, una riduzione della pena inflitta.
I Motivi del Ricorso
L’imputato ha basato il suo appello su tre censure principali:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione sulla pena: Il ricorrente contestava il modo in cui i giudici di merito avevano quantificato la sanzione, ritenendo che non avessero adeguatamente valutato gli elementi previsti dall’art. 133 del codice penale.
2. Critiche alla valutazione discrezionale del giudice: Anche questo motivo, strettamente collegato al primo, si concentrava sulla presunta inadeguatezza della pena, proponendo di fatto una valutazione alternativa degli elementi a disposizione del giudice.
3. Mancata concessione delle attenuanti generiche: L’ultimo motivo lamentava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la motivazione della Corte d’Appello fosse incongrua e che vi fossero elementi di fatto meritevoli di un giudizio più favorevole.
La Decisione della Corte e le Motivazioni sull’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha dichiarati tutti inammissibili.
Per quanto riguarda le censure sulla quantificazione della pena, i giudici hanno stabilito che non costituivano una reale critica di legittimità, ma si traducevano in un tentativo di ottenere un nuovo giudizio di merito. La Corte d’Appello aveva dato conto degli elementi considerati preponderanti nell’esercizio del suo potere discrezionale, e il ricorso si limitava a proporre un “alternativo apprezzamento di merito”, attività preclusa in sede di Cassazione.
Anche il terzo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato giudicato “manifestamente infondato” e privo della necessaria specificità. La Corte ha osservato che il ricorrente non si era confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già ritenuto generiche le allegazioni difensive. Anziché evidenziare un vizio logico o giuridico nel ragionamento dei giudici d’appello, il ricorso si limitava a negare la congruità della decisione, indicando in modo irrituale elementi di fatto che avrebbero dovuto essere, a suo dire, riconsiderati.
Le Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Quest’ultima sanzione è una conseguenza diretta della “colpa” ravvisata nel proporre un’impugnazione palesemente priva di fondamento.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È, invece, un controllo di legittimità, finalizzato a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. I motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e devono indicare con precisione il vizio della sentenza impugnata, senza limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte o a sollecitare una nuova e diversa valutazione delle prove.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita alla Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito.
Cosa comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso?
Oltre a rendere definitiva la sentenza di condanna, la declaratoria di inammissibilità ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della palese infondatezza dell’impugnazione.
È possibile contestare davanti alla Cassazione la quantificazione della pena decisa dal giudice di merito?
Sì, ma solo se si denuncia un vizio di legittimità, come una motivazione inesistente, manifestamente illogica o contraddittoria. Non è possibile, invece, chiedere alla Cassazione di effettuare una nuova e diversa valutazione discrezionale degli elementi di fatto per ottenere una pena più mite, come tentato nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10168 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10168 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MODENA il 05/06/1980
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CL
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ro che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1) e 2), comma 2, n. 1), e 223, comma 1, legge fall.;
considerato che il primo e il secondo motivo (con i quali sono stati denunciati la violaz della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del trattam sanzionatorio), che possono essere trattati congiuntamente, sono inidonei a muovere compiute censure legittimità alla decisione impugnata – che ha dato conto degli elementi rientranti novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell’ese del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. spec. p. 4; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2 Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01 rispetto alla quale propongono irritualnnente un alternativo apprezzamento di merito;
considerato che il terzo motivo (con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche), è manifestamente infondato, versato in fatto e del tutto privo della necessaria specificità poiché non si confronta motivazione – che ha correttamente ritenuto le allegazioni difensive al riguardo generich perciò inidonee a censurare quanto già affermato dal Tribunale -, limitandosi a negare che nel specie sia stata resa una motivazione congrua, indicando pure irritualmente degli elementi fatto ritenuti dalla difesa meritevoli di vaglio (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonard 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conse ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnaz (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2024.