Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni e, al contempo, più significativi nel processo penale. Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre uno spunto pratico per comprendere le ragioni che possono portare a tale decisione, analizzando il caso di due soggetti che avevano impugnato una sentenza di condanna per violazione degli arresti domiciliari. Vediamo nel dettaglio come i giudici hanno valutato le loro posizioni.
Il Contesto: Violazione degli Arresti Domiciliari e Ricorso
Due persone, sottoposte alla misura degli arresti domiciliari, avevano presentato ricorso in Cassazione contro la decisione della Corte d’Appello che li aveva condannati. Le loro argomentazioni, tuttavia, sono state ritenute dai giudici supremi non meritevoli di accoglimento, portando a una declaratoria di inammissibilità per entrambi, sebbene per motivi differenti.
La Posizione del Primo Ricorrente: L’Uso Indebito del Permesso di Lavoro
Il primo individuo aveva lasciato la propria abitazione, dove era ristretto, sfruttando un’autorizzazione a recarsi al lavoro. La Corte ha però accertato che il suo allontanamento era stato arbitrario e che l’uso del permesso era avvenuto in modo indebito. Inoltre, durante il processo, l’imputato aveva tentato di ‘mistificare’ la realtà dei fatti. Questi elementi negativi hanno portato la Corte d’Appello a negargli le circostanze attenuanti generiche, una decisione confermata in Cassazione.
La Posizione del Secondo Ricorrente: Un Alibi Implausibile
Il secondo soggetto ha basato il suo ricorso su una ricostruzione dei fatti ritenuta palesemente implausibile. Sosteneva di essere stato prelevato da un conoscente alle 10:20 per andare al lavoro (già in ritardo), ma entrambi erano stati fermati dalla Polizia alle 11:30 ancora in giro per la città, a una distanza di 11 km dal luogo di detenzione domiciliare, percorribile in circa 15 minuti. Questa evidente contraddizione temporale ha reso la sua versione dei fatti insostenibile.
La Decisione della Corte: Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, fornendo motivazioni distinte che evidenziano due classiche ipotesi di rigetto in questa fase processuale.
L’Analisi del Ricorso Manifestamente Infondato
Per il primo ricorrente, la Corte ha stabilito che il suo ricorso era ‘manifestamente infondato’. Ciò significa che le argomentazioni presentate non avevano alcuna possibilità di essere accolte. I giudici di merito avevano, infatti, correttamente applicato i parametri dell’art. 133 del codice penale per determinare la pena, valutando analiticamente la gravità del reato e l’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato.
La Mancata Confrontazione con la Sentenza Impugnata
Per il secondo ricorrente, l’inammissibilità del ricorso in Cassazione è derivata dal fatto che le sue doglianze non si confrontavano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. In pratica, il ricorso ignorava o non riusciva a smontare il ragionamento logico della Corte d’Appello riguardo all’inverosimiglianza del suo alibi. Un ricorso in Cassazione deve contestare specifici vizi di legge o di motivazione, non può limitarsi a riproporre una versione dei fatti già motivatamente respinta.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ritenuto che il ricorso del primo imputato fosse manifestamente infondato perché la Corte d’Appello aveva chiaramente e analiticamente spiegato le ragioni della determinazione della pena, basandosi sulla gravità del reato e sulla condotta processuale dell’imputato. Non sussisteva alcun vizio di legge. Per il secondo imputato, il ricorso è stato giudicato inammissibile perché non affrontava il nucleo della motivazione della sentenza precedente, ovvero l’implausibilità della sua ricostruzione dei fatti. La Corte ha sottolineato la contraddizione logica tra l’orario del presunto prelievo e quello del controllo di polizia, rendendo la sua difesa priva di fondamento. Entrambi i ricorsi, pertanto, non superavano il vaglio preliminare di ammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per avere successo, un ricorso deve essere specifico, tecnicamente fondato e deve confrontarsi punto per punto con la decisione che si intende impugnare. In caso contrario, come dimostra questo caso, il risultato è l’inammissibilità del ricorso in Cassazione, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato ‘manifestamente infondato’?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è manifestamente infondato quando le argomentazioni non hanno alcuna possibilità di accoglimento perché la decisione del giudice precedente è basata su una corretta applicazione della legge e su una valutazione analitica degli elementi, come la gravità del reato e l’assenza di circostanze attenuanti.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile se non si confronta con la sentenza impugnata?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se si limita a riproporre una versione dei fatti già valutata e respinta dal giudice precedente, senza contestare specificamente le ragioni logiche e giuridiche esposte nella motivazione della sentenza. Nel caso specifico, il ricorrente non ha fornito una spiegazione valida per l’implausibilità del suo alibi evidenziata dalla Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
L’ordinanza stabilisce che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6147 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6147 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a AVOLA il 18/11/1997
NOME nato a SIRACUSA il 09/03/1987
avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente perché, a differenza di quel che vi si deduce, la Corte di appello nel determinare la pena ha analiticamente richiamato parametri indicati nell’art. 133 cod. pen. e, in particolare, quello inerente alla gravi reato, valutando che COGNOME si allontanò dal luogo in cui stava agli arresti domicili utilizzando indebitamente l’autorizzazione a recarsi al lavoro e, nel processo, cercando mistificare l’arbitrario allontanamento; mentre ha negato le circostanze attenuanti generic rimarcando l’assenza di elementi di valutazione favorevoli a fronte di quelli negativi prima ricordati;
ritenuto che anche il ricorso di COGNOME è inammissibile perché non si confronta con la argomentazione sviluppata nella sentenza impugnata, nella quale si osserva che è implausibile che COGNOME sia stato prelevato alle 10,20 da Genovese per recarsi (in ritardo) lavoro, se si considera che i due alle 11,30 era ancora in giro per le strade di Siracusa men le distanza tra il luogo degli arresti domiciliari e quello in cui son stati sorpresi dalla P di 11 chilometri, percorribili in automobile in circa 15 minuti;
ritenuto, pertanto, che it ricorsi deve’éssere dichiarato ‘ inammissibile con la condanna dei ricorrenté al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibilé i ricorsO e condanna il ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso i 13 dicembre 2024
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