Inammissibilità Ricorso: la Cassazione chiarisce i limiti
L’ordinanza emessa dalla settima sezione penale della Corte di Cassazione il 9 settembre 2024 offre un’importante lezione sull’inammissibilità ricorso in ambito penale. La pronuncia sottolinea come motivi generici e assertivi, specialmente se già valutati nei precedenti gradi di giudizio, non possano superare il vaglio di legittimità. Questo principio è fondamentale per comprendere l’economia processuale e i requisiti di accesso alla Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Il Ricorso in Cassazione
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello territoriale con sentenza del 16 novembre 2023, ha proposto ricorso per cassazione. Il fulcro del suo gravame era un presunto vizio di motivazione della sentenza impugnata, relativo al mancato espletamento di una nuova perizia psichiatrica. L’obiettivo era accertare nuovamente la sua capacità di intendere e di volere al momento della commissione del reato. Il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel non disporre un nuovo accertamento, nonostante la documentazione medica presentata.
La Decisione della Corte sull’Inammissibilità Ricorso
La Corte di Cassazione ha rigettato le argomentazioni della difesa, dichiarando l’inammissibilità ricorso. La decisione si fonda su una duplice valutazione: il motivo è stato giudicato non solo manifestamente infondato, ma anche generico. Secondo gli Ermellini, la richiesta di una nuova perizia non era supportata da elementi di novità tali da giustificare una revisione delle conclusioni già raggiunte nei precedenti gradi di giudizio.
La Valutazione della Capacità di Intendere e Volere
Il Collegio ha evidenziato che la decisione della Corte d’Appello appariva pienamente coerente con le valutazioni peritali già acquisite agli atti. Tali perizie avevano inequivocabilmente escluso la sussistenza di un’infermità mentale rilevante al momento del fatto. La Corte ha specificato che il motivo di ricorso si limitava a criticare in modo assertivo la valutazione peritale, facendo riferimento a documentazione medica che era già stata esaminata e ritenuta non decisiva dai giudici di merito.
Le Motivazioni Giuridiche
La motivazione della Suprema Corte si radica nel principio secondo cui il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. Il ricorrente non può limitarsi a riproporre le stesse questioni già decise, ma deve evidenziare vizi specifici della sentenza impugnata, come la manifesta illogicità della motivazione o la violazione di legge. In questo caso, la critica alla valutazione delle prove (le perizie e i documenti medici) è stata considerata un tentativo inammissibile di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
L’Applicazione dell’Art. 616 c.p.p.
La dichiarazione di inammissibilità ricorso ha attivato le conseguenze previste dall’articolo 616 del Codice di Procedura Penale. La norma stabilisce che, in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione, la parte privata che l’ha proposta è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la legge prevede il versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, il cui importo viene determinato equitativamente dalla Corte. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in 3.000 euro, tenuto conto delle questioni sollevate.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su motivi specifici e non può essere una mera riproposizione di argomentazioni di fatto. La richiesta di una nuova perizia, se non sorretta da elementi concreti e nuovi, viene considerata un motivo generico e manifestamente infondato, destinato a sfociare in una pronuncia di inammissibilità. La decisione serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi tecnicamente solidi, per evitare non solo il rigetto, ma anche l’imposizione di significative sanzioni pecuniarie.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso?
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso perché ha ritenuto il motivo, relativo alla mancata effettuazione di una nuova perizia sulla capacità di intendere e volere, manifestamente infondato e generico.
Qual è la conseguenza economica per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata determinata in 3.000 euro.
Perché la Corte non ha accolto la richiesta di una nuova perizia sulla capacità di intendere e volere dell’imputato?
La Corte non ha accolto la richiesta perché la decisione impugnata era coerente con le valutazioni peritali già effettuate, le quali avevano escluso un’infermità mentale al momento del fatto. Inoltre, il ricorso criticava tali valutazioni in modo assertivo e si basava su documentazione medica già esaminata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35761 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35761 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il dedotto vizio della motivazione in merito al mancato espletamento di u nuova perizia sulla capacità di intedere e volere al momento del fatto è manifestamente infondat oltre che generico perché la decisione appare coerente alle valutazioni peritali che hanno esclu la sussistenza di infermità mentali al momento del fatto, mentre il motivo di ricorso censur valutazione peritale in modo assertivo, attraverso il riferimento a documentazione medica g valutata;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa dell ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 9 settembre 2024