Inammissibilità Ricorso: la Cassazione Spiega i Limiti dell’Impugnazione
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui criteri che determinano l’inammissibilità del ricorso per Cassazione. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove poter ridiscutere la valutazione delle prove. Quando i motivi di impugnazione si limitano a proporre una lettura alternativa dei fatti, senza evidenziare reali vizi di legge, la sanzione processuale è, appunto, l’inammissibilità. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che, pur riformando parzialmente la pronuncia di primo grado e assolvendo l’imputata da un’accusa più grave, ne confermava la condanna per i reati di cui agli articoli 660 (molestia o disturbo alle persone) e 674 (getto pericoloso di cose) del codice penale. Insoddisfatta della decisione, l’imputata proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a tre specifici motivi.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità
L’imputata ha cercato di smontare la decisione della Corte territoriale attraverso tre doglianze, tutte respinte dalla Cassazione perché ritenute inammissibili.
Primo Motivo: Vizio di Motivazione e Travisamento della Prova
La ricorrente lamentava un presunto vizio nella motivazione della sentenza d’appello, sostenendo che la sua responsabilità fosse stata affermata sulla base di una valutazione errata delle prove testimoniali. La Cassazione ha prontamente rigettato questa censura, qualificandola come un tentativo di sollecitare un diverso apprezzamento del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Inoltre, la Corte ha sottolineato che il cosiddetto ‘travisamento della prova’ non può essere dedotto con un semplice richiamo parcellizzato a singole dichiarazioni, ma richiede una dimostrazione rigorosa dell’errore percettivo del giudice di merito.
Secondo Motivo: Mancata Applicazione della Particolare Tenuità del Fatto
Il secondo motivo verteva sulla violazione dell’art. 131-bis c.p., ovvero la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Anche in questo caso, la Corte ha giudicato il motivo manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva infatti fornito una spiegazione logica per la sua decisione, facendo riferimento al contesto complessivo dell’agire illecito dell’imputata. Il ricorso, invece, si limitava a perorare un ‘alternativo apprezzamento’ senza evidenziare vizi logici o giuridici nel ragionamento dei giudici di merito.
Terzo Motivo: Diniego delle Attenuanti Generiche e della Sospensione Condizionale
Infine, la ricorrente deduceva un vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. La Cassazione ha liquidato anche questo motivo come generico e assertivo, poiché non indicava alcun elemento positivo rilevante che sarebbe stato illegittimamente ignorato dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in quanto i motivi proposti non rappresentavano censure di legittimità, bensì tentativi di rimettere in discussione il giudizio di fatto. Il ruolo della Cassazione non è quello di riesaminare le prove, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze impugnate. I motivi del ricorso erano ‘versati in fatto’ e ‘manifestamente infondati’, poiché si limitavano a contrapporre una propria valutazione a quella, immune da vizi, espressa dai giudici di merito. La Corte ha inoltre ravvisato una colpa nella proposizione dell’impugnazione, data l’evidente infondatezza dei motivi, giustificando così la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa pronuncia serve da monito: il ricorso per Cassazione è uno strumento straordinario, destinato a correggere errori di diritto e non a ottenere una terza revisione del merito della causa. Proporre un’impugnazione basata su motivi palesemente infondati e generici non solo è inutile ai fini del processo, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. La decisione conferma la necessità di una rigorosa selezione dei motivi di ricorso, che devono concentrarsi su reali violazioni di legge o vizi logici manifesti, pena una secca declaratoria di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando, invece di denunciare vizi di legittimità (errori di diritto o motivazione illogica), si limita a proporre un diverso apprezzamento delle prove e dei fatti, chiedendo di fatto un nuovo giudizio di merito, non consentito in quella sede.
Perché il motivo sul ‘travisamento della prova’ è stato respinto?
È stato respinto perché la ricorrente non ha dimostrato un errore percettivo da parte del giudice di merito, ma si è limitata a richiamare parzialmente alcune dichiarazioni. Per configurare il travisamento, è necessario provare che il giudice abbia fondato la sua decisione su una prova inesistente o palesemente fraintesa nel suo contenuto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile per colpa evidente?
Quando l’inammissibilità è dovuta a motivi palesemente infondati, come in questo caso, la legge (art. 616 c.p.p.) prevede che il ricorrente sia condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, qui quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31280 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31280 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 4 luglio 2023 che ha riformato parzialmente la pronuncia di primo grado, assolvendo la ricorrente dall’imputazione avente ad oggetto il reato di cui all’art. 612, comma 2, cod. pe perché il fatto non sussiste, e rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna per i reati di cui agli artt. 660 e 674, cod. pen.;
considerato che il primo motivo di impugnazione con il quale, si assume il vizio d motivazione (anche sub specie del travisamento della prova) in ordine all’affermazione della responsabilità dell’imputata, lungi dal muovere compiute censure di legittimità prospettano u diverso apprezzamento del compendio probatorio (anzitutto, con riguardo alla valutazione delle prove testimoniali), senza denunciarne ritualmente il travisamento (che non può essere utilmente dedotto per il tramite del richiamo parcellizzato di talune delle dichiarazioni in dei referti medici: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01); ed manifestamente infondato nella parte in cui ha assunto ex se l’inammissibilità (recte: inutilizzabilità) delle dichiarazioni testimoniali de relato;
considerato che il secondo motivo – con il quale si adducono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione per non aver considerato il fatto di particolare tenuità, ai dell’art. 131-bis, cod. pen. – è versato in fatto e manifestamente infondato, in quanto la Co di merito ha evidenziato le ragioni cui per le quali non ha applicato la causa di non punibili questione (richiamando il contesto nel quale ha avuto luogo l’agire illecito dell’imputata: cfr. 133, comma 1, cod. pen.) e il ricorso ha perorato un alternativo apprezzamento, qui non consentito;
considerato che il terzo motivo, che deduce la violazione della legge penale e il vizio motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale e all’irrogazione della pena nel minimo edittale, versato in fatto e generico, poiché affidato ad enunciati del tutto assertivi (non avendo, peral neppure indicato gli elementi positivi rilevanti in relazione al riconoscimento delle d circostanze, il cui apprezzamento sarebbe stato pretermesso); il che esime da ogni ulteriore considerazione;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazio (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/04/2024.