Inammissibilità Ricorso: Le Conseguenze di Motivi Generici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante spunto di riflessione sulla necessità di redigere ricorsi chiari, specifici e pertinenti. La decisione di dichiarare l’inammissibilità ricorso a causa della genericità dei motivi proposti sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: non basta lamentare un’ingiustizia, è necessario articolarla secondo i canoni previsti dalla legge. In questo articolo, analizzeremo il caso specifico e le ragioni che hanno portato i giudici a questa drastica, ma necessaria, conclusione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima, pur riformando parzialmente la decisione di primo grado e riducendo la pena, aveva confermato la condanna dell’imputato per un delitto previsto dagli articoli 56 e 494 del codice penale. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, affidandolo a due distinti motivi.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, esaminati i motivi, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione ha impedito ai giudici di entrare nel merito della questione, fermando il processo di revisione della sentenza d’appello. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dell’Inammissibilità Ricorso
La Corte ha basato la sua decisione su una valutazione critica dei motivi di ricorso presentati dalla difesa. Vediamoli nel dettaglio:
Primo Motivo: Genericità e Assertività
Il primo motivo denunciava una presunta violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale. La Corte ha liquidato questa doglianza come ‘patentemente generica’. In pratica, l’avvocato si era limitato a enunciare una violazione di legge in termini del tutto ‘assertivi’, senza fornire argomentazioni concrete e specifiche che potessero collegare la norma violata ai fatti di causa. La giurisprudenza citata dalla stessa Corte (Sez. 6, n. 8700/2013) conferma che le allegazioni generiche non sono sufficienti per superare il vaglio di ammissibilità.
Secondo Motivo: Mancanza di Specificità
Il secondo motivo si concentrava su un presunto vizio di motivazione riguardo alla determinazione della pena. Anche in questo caso, i giudici hanno riscontrato una totale mancanza di specificità. Le argomentazioni sono state ritenute ‘prive di specificità’ e basate su ‘assunti neppure correlabili al caso di specie’. Ciò significa che la difesa non è riuscita a spiegare in che modo la Corte d’Appello avrebbe errato nel motivare la quantificazione della pena, limitandosi a critiche astratte e non pertinenti.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame è un monito sull’importanza della tecnica redazionale nel processo penale. Un ricorso per Cassazione non può essere una semplice lamentela, ma deve essere un atto giuridico strutturato, in cui ogni censura è supportata da argomentazioni logiche e riferimenti precisi al caso concreto. La dichiarazione di inammissibilità ricorso non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche rilevanti per il ricorrente, come la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende. Quest’ultima sanzione è giustificata dalla ‘colpa’ nel presentare un’impugnazione palesemente infondata, un principio avallato anche dalla Corte Costituzionale (sent. n. 186/2000). Pertanto, la specificità e la pertinenza dei motivi non sono meri formalismi, ma requisiti essenziali per garantire l’accesso alla giustizia e l’efficienza del sistema giudiziario.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano stati giudicati ‘patentemente generici’ e ‘privi di specificità’. Le argomentazioni erano assertive e non correlate in modo concreto al caso di specie.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che il motivo si limita a enunciare una presunta violazione di legge in termini astratti e assertivi, senza sviluppare argomentazioni specifiche e pertinenti che colleghino la norma violata ai fatti concreti del processo.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34418 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34418  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna per il delitto di cui agli artt. 56, 494 pen.;
ritenuto che il primo motivo di ricorso – che denuncia la violazione dell’art. 129 cod. pr pen. – è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assert (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01) e nel resto è versato in fatto (Sez. n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01;
considerato che il secondo motivo -che deduce il vizio di motivazione in ordine all determinazione della pena- è privo di specificità poiché si affida ad assunti neppure correlabil caso di specie;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. C cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2025.