Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso per Cassazione, una delle questioni procedurali più rilevanti nel nostro ordinamento. Comprendere quando e perché un ricorso viene respinto senza un esame nel merito è fondamentale per chiunque si approcci al sistema giudiziario. Questo provvedimento della Suprema Corte illustra come la mera riproposizione di argomenti già valutati e la richiesta di una nuova valutazione dei fatti costituiscano motivi certi di inammissibilità.
I Fatti del Processo e i Motivi di Appello
Il caso trae origine dalla condanna di tre persone per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. La condanna, pronunciata in primo grado e confermata dalla Corte d’Appello, è stata impugnata davanti alla Corte di Cassazione. I ricorrenti hanno sollevato diverse censure, tra cui:
* Errata valutazione della responsabilità penale e della sussistenza del dolo (l’intenzione di commettere il reato).
* Mancata esclusione di una circostanza aggravante.
* Mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull’aggravante contestata.
* Contestazione sulla ritenuta recidiva per uno degli imputati.
* Errata qualificazione giuridica dei fatti.
In sostanza, i ricorsi miravano a rimettere in discussione l’intera ricostruzione dei fatti e le valutazioni di merito compiute dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte: la Dichiarazione di Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, esaminati i motivi proposti, ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Di conseguenza, non solo ha confermato la condanna, ma ha anche condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione evidenzia come il giudizio di Cassazione non sia un ‘terzo grado’ di merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali che portano all’inammissibilità del ricorso. In primo luogo, ha ritenuto che i motivi fossero ‘meramente riproduttivi’ di censure già adeguatamente valutate e respinte dai giudici di merito. Presentare in Cassazione le stesse argomentazioni, senza individuare specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata, equivale a chiedere un riesame che la Corte non può compiere.
In secondo luogo, i ricorsi sono stati giudicati ‘sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una non consentita diversa ricostruzione dei fatti’. Questo è un punto cruciale: la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito, a meno che la motivazione di quest’ultimo non sia manifestamente illogica o contraddittoria. I ricorsi, invece, erano generici e non si confrontavano specificamente con le argomentazioni logico-giuridiche della sentenza d’appello, limitandosi a proporre una lettura alternativa delle prove.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione deve basarsi su vizi di legge e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito della causa. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è una sanzione formale, ma la logica conseguenza di un’impugnazione che non rispetta i limiti del giudizio di legittimità. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, questa pronuncia serve come monito sull’importanza di formulare ricorsi specifici, pertinenti e focalizzati sulle violazioni di legge, evitando argomentazioni generiche o meramente ripetitive che conducono inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità e a ulteriori oneri economici.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono meramente ripetitivi di censure già valutate nei gradi precedenti, sono generici e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, oppure quando mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività precluse al giudice di legittimità.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti del processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, il che significa che il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito, non riesaminare le prove o ricostruire i fatti. Una richiesta in tal senso porta all’inammissibilità del ricorso.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie con una somma di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1198 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1198 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
NOME nato a RAGUSA il DATA_NASCITA
NOME nato a CIVITAVECCHIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 22512/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod. p Esaminati i motivi dei ricorsi, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza d alla esclusione della ritenuta circostanza aggravante, al mancato giudizio di prevalenza del circostanze attenuanti generiche rispetto all’aggravante (per COGNOME), al giudizio di responsab e alla ritenuta recidiva (per COGNOME), al giudizio di responsabilità, alla corretta qual giuridica dei fatti, alla esclusione della ritenuta circostanza aggravante e al mancato giudiz prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all’aggravante (per NOME);
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure g adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e sostanzialmente volti a sollecitare una diver valutazione delle prova e una non consentita diversa ricostruzione dei fatti, e, comunque, perch generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2025.