Inammissibilità del Ricorso: La Cassazione e i motivi generici
L’accesso alla Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio, è governato da regole precise che mirano a garantire l’efficienza della giustizia. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mancata osservanza di tali regole porti a una declaratoria di inammissibilità ricorso. Questo accade quando i motivi presentati sono generici, ripetitivi e non si confrontano criticamente con la decisione impugnata. Analizziamo insieme un caso concreto per capire meglio.
I Fatti del Caso
Due soggetti, condannati in primo e secondo grado per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), decidevano di presentare ricorso per Cassazione. I fatti originari concernevano una pericolosa fuga a bordo di un ciclomotore, durante la quale gli imputati avevano anche tentato di investire i militari che intimavano loro l’alt.
Le doglianze presentate alla Suprema Corte erano diverse:
1. Il primo ricorrente contestava in modo generico l’affermazione della sua responsabilità penale, limitandosi a riproporre questioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello.
2. Il secondo ricorrente, invece, lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.) e la mancata concessione delle attenuanti generiche, con conseguente eccessività della pena.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i ricorsi, giungendo alla medesima conclusione: l’inammissibilità. Per il primo ricorrente, i giudici hanno sottolineato come i motivi fossero mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate, senza un reale confronto con l’apparato logico-argomentativo della sentenza d’appello. In pratica, l’atto mancava di quella specificità necessaria per consentire alla Corte di valutare la presunta violazione di legge.
Anche per il secondo ricorrente, l’inammissibilità ricorso è stata la conseguenza inevitabile della sua impostazione difensiva. La Corte ha ritenuto che il motivo relativo all’art. 131-bis fosse una semplice riproposizione di argomenti già correttamente disattesi. I giudici di merito, infatti, avevano adeguatamente motivato la gravità del fatto, evidenziando elementi concreti come la pericolosità della fuga, il tentativo di investimento, la guida senza patente e un precedente specifico. Allo stesso modo, la censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è stata giudicata priva di specificità, poiché non si confrontava con i criteri puntualmente esposti dai giudici nei gradi precedenti.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per questo motivo, è onere del ricorrente formulare censure specifiche, che evidenzino un vizio concreto della decisione e non si limitino a riproporre la stessa versione dei fatti o le stesse argomentazioni già respinte.
In questo caso, entrambi i ricorsi sono stati ritenuti “aspecifici”, ovvero incapaci di mettere in discussione il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello. La conseguenza di tale vizio procedurale è la declaratoria di inammissibilità, che non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: L’importanza della specificità nel ricorso
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la precisione e la specificità dei motivi di ricorso sono requisiti imprescindibili. Limitarsi a manifestare un generico dissenso o a riproporre le medesime argomentazioni difensive senza un’analisi critica della sentenza impugnata conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità ricorso. Ciò comporta non solo la chiusura definitiva della vicenda processuale con la conferma della condanna, ma anche un aggravio di spese per il condannato.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, si limitano a riprodurre censure già esaminate e respinte nei gradi precedenti e non si confrontano in modo specifico con le argomentazioni logico-giuridiche della sentenza che si intende impugnare.
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Secondo la decisione in esame, tale causa di non punibilità non si applica quando il fatto, seppur rientrante nei limiti di pena previsti dalla norma, è ritenuto di particolare gravità. In questo caso, la gravità è stata desunta da elementi come la pericolosità della fuga in ciclomotore, il tentativo di investimento dei militari, la guida senza patente e un precedente specifico dell’imputato.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito, la sentenza di condanna diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21245 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21245 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 451/24 COGNOME + 1
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.
Esaminati i motivi di ricorso dei due ricorrenti;
Ritenuto, quanto all’imputato COGNOME, che le doglianze con cui (nell’unico motivo di ricorso) si censura l’affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generic limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territori non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo (cfr. p. 2-4 del provvedimento impugnato);
Ritenuto, quanto al ricorso dell’imputato COGNOMECOGNOME che il primo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disat con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, là dove si dà atto della gravità de sostanziatosi in una fuga pericolosa, con tentativo di investimento dei militari, a bordo ciclomotore, alla cui guida stava COGNOMECOGNOME privo del titolo di guida e gravato da un precede specifico nel biennio precedente (v. sentenza primo grado);
Ritenuto infine che anche la residua doglianza di COGNOME relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla negata disapplicazione della recidiva – e di conseguen all’eccessività del trattamento sanzionatorio – è priva di specificità in quanto non si con con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag
Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila i favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2024