Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’accesso alla Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio del nostro ordinamento, è soggetto a regole precise. Non basta essere insoddisfatti di una sentenza per poterla impugnare. È necessario che il ricorso sia fondato su specifici vizi di legge e non sia generico o manifestamente infondato. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso, illustrando le conseguenze di un’impugnazione che non rispetta tali criteri.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Perugia, con la quale un imputato veniva condannato per il reato di evasione previsto dall’articolo 385 del codice penale. In particolare, la controversia verteva sulla determinazione di una pena di un mese, applicata a titolo di continuazione con altri reati.
Ritenendo ingiusta la decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, contestando proprio questo specifico punto della pena. L’obiettivo era ottenere una riforma della sentenza di secondo grado da parte della Suprema Corte.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto il tentativo dell’imputato, dichiarando l’inammissibilità del ricorso. La decisione si fonda su una valutazione netta e precisa dei motivi presentati, ritenuti del tutto inadeguati a superare il vaglio di legittimità.
In primo luogo, i giudici hanno osservato che l’astensione proclamata dagli avvocati per la data dell’udienza non aveva alcuna rilevanza nel caso specifico. La procedura adottata, infatti, era quella prevista dall’articolo 611 del codice di procedura penale, che non prevede la partecipazione fisica delle parti. Questo dettaglio procedurale ha sgombrato il campo da eventuali eccezioni preliminari.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nell’analisi dell’unico motivo di ricorso. La Corte ha stabilito che la contestazione relativa alla quantificazione della pena per la continuazione è una questione di merito, che non può essere discussa in sede di legittimità. Il ruolo della Cassazione, infatti, non è quello di riesaminare i fatti o le valutazioni discrezionali del giudice (come la misura della pena), ma solo di verificare la corretta applicazione della legge.
Oltre a questo vizio di fondo, il ricorso è stato giudicato:
1. Generico: L’atto di impugnazione non articolava una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza d’appello, limitandosi a una doglianza generica.
2. Manifestamente Infondato: La Corte ha rilevato la presenza di una “motivazione implicita” nella decisione della Corte d’Appello. Ciò significa che, sebbene non esplicitato in modo prolisso, il ragionamento dei giudici di secondo grado era comunque desumibile e sufficiente a giustificare la pena applicata. Di conseguenza, la critica del ricorrente era palesemente priva di fondamento.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un rimedio straordinario volto a correggere errori di diritto. Tentare di utilizzare questo strumento per contestare valutazioni discrezionali del giudice, senza individuare precise violazioni di legge, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le conseguenze di tale esito non sono neutre per chi agisce in giudizio. Oltre alla conferma definitiva della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver proposto un ricorso inammissibile. Questa decisione serve da monito: le impugnazioni devono essere ponderate e fondate su solidi argomenti giuridici per evitare esiti sfavorevoli e ulteriori oneri economici.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando si basa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità (ad esempio, contestazioni sul merito della decisione e non su errori di diritto), oppure quando è formulato in modo generico o risulta manifestamente infondato.
Cosa si intende per motivo di ricorso ‘generico’?
Un motivo è ‘generico’ quando non individua in modo specifico e chiaro l’errore di diritto che si attribuisce alla sentenza impugnata, ma si limita a esprimere un dissenso generale dalla decisione senza fornire argomentazioni giuridiche puntuali.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito dal giudice (nel caso specifico, tremila euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34118 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34118 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 delta CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che non rileva la Proclamazione dell’astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai dell’art. 611 cod. proc. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso per il reato di cui all’art. 385 cod. ed inerente alla pena di un mese determinata per continuazione non è consentit dalla legge in sede di legittimità ed è generico oltre che manifestamente infon in presenza di una motivazione implicita della Corte d’appello emergente d provvedimento impugnato (vedi pag. 3 sentenza impugnata).
Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/07/2024.