Inammissibilità ricorso: Quando le Censure sono Generiche e Infondate
L’ordinanza n. 13444 del 2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in sede di legittimità. Affrontando un caso di resistenza a pubblico ufficiale, la Suprema Corte ribadisce principi fondamentali sulla specificità dei motivi di impugnazione e sui limiti delle questioni sollevabili per la prima volta in Cassazione. L’analisi di questa decisione è cruciale per comprendere le ragioni che portano a una declaratoria di inammissibilità ricorso, con le relative conseguenze per il ricorrente.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. La decisione, emessa dalla Corte d’Appello, veniva impugnata dall’imputato, il quale proponeva ricorso per Cassazione. I motivi addotti a sostegno dell’impugnazione miravano a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione degli elementi costitutivi del reato, sia sotto il profilo materiale che soggettivo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello è divenuta definitiva. La Suprema Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria tipica in caso di inammissibilità dell’impugnazione.
Le Motivazioni della Decisione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte ha fondato la sua decisione su due pilastri argomentativi principali, entrambi centrali per comprendere il concetto di inammissibilità ricorso.
In primo luogo, i motivi di ricorso sono stati giudicati ‘manifestamente infondati e generici’. La Cassazione ha osservato che la Corte territoriale aveva già fornito una motivazione logica, coerente e puntuale sulla sussistenza del reato contestato. Le censure del ricorrente, invece, non riuscivano a scalfire la solidità di tale impianto motivazionale, limitandosi a riproporre una lettura alternativa dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere critiche specifiche e pertinenti alla decisione impugnata, evidenziandone vizi di legge o difetti logici manifesti, e non può risolversi in una mera riproposizione delle proprie tesi difensive.
In secondo luogo, è stato affrontato un motivo specifico sollevato per la prima volta in Cassazione: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La Corte ha dichiarato inammissibile anche questa censura, per due ragioni concorrenti. La prima è di natura procedurale: una questione di questo tipo, che implica una valutazione nel merito della gravità del fatto, deve essere sollevata nei gradi di giudizio precedenti (primo grado e appello). Proporla per la prima volta in Cassazione è un’attività processualmente tardiva. La seconda è di natura sostanziale: la Corte ha comunque specificato che, ad ogni modo, non emergevano dagli atti elementi concreti che potessero giustificare la concessione di tale beneficio.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma con forza il ruolo della Corte di Cassazione come giudice di legittimità e non come un ‘terzo grado’ di giudizio nel merito. Le conclusioni pratiche sono chiare: per evitare una declaratoria di inammissibilità ricorso, è indispensabile che l’atto di impugnazione sia redatto con la massima precisione e specificità. Le critiche alla sentenza devono essere puntuali, giuridicamente fondate e non limitarsi a una generica contestazione. Inoltre, tutte le questioni, specialmente quelle che richiedono una valutazione dei fatti, devono essere tempestivamente sollevate nei gradi di merito, poiché la sede di legittimità ha preclusioni rigorose riguardo a nuove eccezioni.
Per quale motivo un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Sulla base della decisione, un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando i motivi addotti sono manifestamente infondati e generici, ovvero non contestano in modo specifico e pertinente le argomentazioni giuridiche della sentenza impugnata.
È possibile chiedere l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto per la prima volta in Cassazione?
No, l’ordinanza chiarisce che tale censura è inammissibile se proposta per la prima volta in sede di legittimità, poiché doveva essere sollevata nei precedenti gradi di giudizio di merito.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13444 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13444 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate e generiche;
Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla integrazione tanto dell’elemento materiale, quanto di quello soggettivo del reato contestato (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
che, in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la censura è stata proposta per la prima volta in sede di legittimità ed, in ogni caso, non emergono elementi che possano giustificarne la concessione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 marzo 2024