Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12678 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12678 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CALTAGIRONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/12/2023 del TRIBUNALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesl:o dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia e AVV_NOTAIO speciale, ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania che ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Catania ha rigettato l’istanza di dissequestro della società RAGIONE_SOCIALE, proposta dal ricorrente quale amministratore unico e indagato del del tto di cui agli artt. 110-512-bis e 416-bis.1 cod. pen. (quale intestatario fittizio in concorso con il padre NOME NOME).
In particolare, si deduce l’apparenza della motivazione con riguardo alla mancata esplicitazione del fumus commissi delicti e del periculum in mora, con riguardo al compendio sequestrato, anche in punto di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare, nonché pertinenzialftà dell’azienda ad aggravare o protrarre le conseguenze del reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. contestato al ricorrente in concorso con il padre. Inoltre, si lamenta che non sia stato doverosamente apprezzato il novum costituito dal provvedimento emesso dal Tribunale misure di prevenzione di Catania il 17/04/2023 che non aveva esteso la misura della confisca alla società RAGIONE_SOCIALE, nonché la documentazione allegata dalla difesa attestante la regolarità dell’attività svolta dalla socie rispetto a quanto in precedenza ravvisato nell’originario provvedimento di sequestro e di successivo rigetto dell’istanza di dissequestro adottato dal Gup.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, con requisitoria del 5/02/2024, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
3.1. Il ricorrente ha fondato l’istanza di clissequestro del 14/06/2023 su due profili: – il primo costituito dal rilievo che dovrebbe riconoscersi al provvedimento del Tribunale – Sezione misure di prevenzione del 17/04/2023, reso nell’ambito del procedimento a carico del padre NOME, che non ha sequestrato la società a differenza di altre pure ritenute nella disponibilità del proposto;
il secondo rappresentato dalla natura lecita dell’attività svolta dalla società, dalla realità dell’amministrazione svolta dal ricorrente, in assenza di legami e/o cointeressenza con il COGNOME NOME o terzi.
Quanto al primo profilo, il provvedimento impugNOME ha escluso l’aliquid novi sulla scorta di due argomenti del tutto corretti in diritto: a) per giurisprudenz consolidata sussiste un’autonomia tra il procedimento penale e quello di prevenzione (ex multis, Sez. 5, n. 5741 del 22/11/2021, dep. 2022, Alfano, Rv. 282892 – 01, proprio con riguardo all’ipotesi dell’intestazione fittizia) b) il sequestro non è stato disposto per la semplice ragione che non era stato richiesto dal pubblico ministero. Ebbene, quanto a tale ultimo profilo le ragioni
della mancata inclusione possono essere le più varie, ma ciò non ha alcuna rilevanza: l’omessa richiesta della confisca di prevenzione per un bene non costituisce un accertamento giudiziario in contrasto con il titolo cautelare che si intende impugnare.
Quanto al secondo profilo, non solo di tratta di censure di merito ma, a fronte del giudicato cautelare formatosi nei confronti dell’originario decreto di sequestro a cui fa riferimento l’ordinanza impugnata, non si è allegato che attengano a profili dotati di decisiva novità non dedotti e/o esaminati in precedenza dal giudice della cautela.
Peraltro, le doglianze del ricorrente, sia in ordine al fumus delicti che al periculum in mora, si incentrano tutte sull’esclusione dell’ipotizzata intestazione fittizia, mentre l’ordinanza impugnata richiama pure il fatto che il vincolo reale sulla società è stato apposto in ordine al delitto di concorso esterno in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, contestato al padre del ricorrente NOME NOME, in relazione alla confisca obbligatoria prevista dal comma 7 dell’art. 416-bis cod. pen., per come contestato al capo 6) della rubrica, ipotesi di reato in relazione alla quale vi è stato il rinvio a giudizio con decreto del Gup del Tribunale di Catania del 15/05/2023.
Si è, infatti, evidenziato che «si tratta di società asservita alla realizzazion degli interessi dell’RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, nonché strumentalizzata da COGNOME NOME, concorrente esterno nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, all’acquisizione, da parte della stessa, del controllo del settore degli appalti di lavor pubblici nel calatino». Con la conseguenza che le censure prospettate attinenti alla esclusione di irregolarità societarie e attestanti la regolarità formale della costituzione della persona giuridica e dei successivi passaggi, non si rivelano affatto decisive rispetto all’esito favorevole a cui tende il ricorrente con la present impugnazione.
3.2. Inammissibile è, infine, la censura relativa alla lamentata assenza di vaglio critico in punto di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare applicata, trattandosi di profilo che non ha formato specifico oggetto dell’istanza di dissequestro del 14/06/2023 e in questa sede dedotto genericamente, essendosi il ricorrente limitato a richiamare l’ati:o di appello, senza esplicitare alla Corte di legittimità il contenuto delle censure che si muovevano al provvedimento impugNOME, così da consentire al Collegio di apprezzare, per un verso, la specificità del motivo e, per altro, di valutare se l’omissione denunciata attenga a profili che sarebbero stati rilevanti ai fini dell’accogliment dell’impugnazione (nel senso che è inammissibile per la genericità dei motivi il ricorso che si limiti a richiamare i motivi d’appello, v. Sez. 2, n. 11126 d 26/06/1972, COGNOME, 192556 e Sez. 7, ord. n. 6452 del 13/01/2021, COGNOME,
non mass.; sul tema, v. anche Sez. 3, n. 2786 del 07/02/1972, Cangini, Rv. 120915 – 01).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Motivazione semplificata. Così deciso, il 1/03/2024