Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni, ma spesso meno compresi, del processo penale. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte offre un chiaro esempio di come la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi possano condurre a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo un caso emblematico relativo a una denuncia di furto di un’autovettura ritenuta tardiva e strategica.
I Fatti del Caso: Una Denuncia Tardiva e Sospetta
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa del ricorrente si basava sulla presunta mancanza di dolo, ovvero dell’intenzione di commettere il reato contestato. Tuttavia, un elemento temporale ha giocato un ruolo cruciale nella valutazione dei giudici di merito: la denuncia per il furto del veicolo coinvolto nella vicenda.
Questa denuncia, infatti, è stata presentata solo in un momento successivo a tre eventi significativi:
1. La notifica del provvedimento di confisca del veicolo.
2. Un accertamento con esito negativo.
3. La convocazione presso i Carabinieri.
Questa sequenza ha indotto i giudici dei primi due gradi di giudizio a considerare la denuncia come un tentativo tardivo e poco credibile di costruire una linea difensiva, respingendo la tesi della mancanza di dolo.
La Valutazione della Corte: La Conferma dell’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri: la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi proposti. I giudici supremi hanno osservato come il ricorrente si sia limitato a riproporre la stessa tesi difensiva già ampiamente esaminata e disattesa dalla Corte d’Appello. Il ricorso, in sostanza, non contestava specificamente le argomentazioni logiche e corrette della sentenza impugnata, ma si limitava a una reiterazione sterile delle proprie posizioni.
Le Motivazioni dell’Inammissibilità del Ricorso
Le motivazioni della Corte sono state nette. Il ricorso è stato definito ‘meramente reiterativo’ e ‘diretto a contestare la motivazione in punto di affermazione della responsabilità’. In altre parole, il ricorrente non ha presentato nuovi argomenti o evidenziato vizi logici nella decisione della Corte d’Appello, ma ha semplicemente espresso il proprio dissenso rispetto alla valutazione dei fatti.
La Suprema Corte ha sottolineato come i giudici di merito avessero correttamente attribuito ‘decisivo rilievo’ alla tempistica della denuncia di furto. Questo elemento è stato considerato sufficiente a supportare in modo congruo e logico la decisione sulla responsabilità penale, smontando la tesi difensiva della mancanza di dolo. Di fronte a una motivazione così solida, un ricorso che non la scalfisce con critiche pertinenti e specifiche non può che essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. Per superare il vaglio di ammissibilità in Cassazione, un ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni difensive. È necessario, invece, condurre un’analisi critica e puntuale della sentenza impugnata, individuandone le eventuali contraddizioni, le mancanze di motivazione o gli errori di diritto. La mera riproposizione di una tesi già rigettata, senza un confronto serrato con le ragioni della decisione contestata, espone inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. La conseguenza non è solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di un’ulteriore sanzione economica, come il versamento di una somma alla cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando è generico e manifestamente infondato, cioè quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza contestare specificamente la motivazione della sentenza impugnata.
Perché la denuncia di furto presentata tardivamente è stata considerata decisiva?
La sua presentazione, avvenuta solo dopo la notifica del provvedimento di confisca e la convocazione da parte delle forze dell’ordine, è stata interpretata dai giudici come un elemento che smentiva la tesi difensiva della mancanza di dolo, rendendo le argomentazioni del ricorrente infondate.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6729 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6729 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NARDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME sono inammissib per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi e diretti a contesta la motivazione in punto di affermazione della responsabilità per mancanza di dolo, senza tener conto della congrua motivazione resa dai giudici di merito;
rilevato, infatti, che il ricorso ripropone la tesi difensiva della mancanza di dol disattesa in entrambi i gradi di giudizio con argomentazioni logiche e corrette, attribue decisivo rilievo alla tempistica di presentazione della denuncia di furto dell’autovettura, successiva alla notifica del provvedimento di confisca, all’accertamento negativo e al convocazione presso i CC (v. pag. 2-3 sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore
Il Pkeidente