Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Il ricorso per Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma il suo accesso è limitato a specifici motivi di diritto. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un’impugnazione non supera il vaglio preliminare, portando a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Comprendere le ragioni di tale esito è fondamentale per chiunque si approcci al processo penale, poiché evidenzia la differenza tra una critica sulla legittimità di una decisione e un mero dissenso sul merito.
I Fatti del Caso
Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’oggetto della doglianza era esclusivamente il trattamento sanzionatorio. Il ricorrente, in sostanza, lamentava una violazione di legge con riferimento ai criteri di commisurazione della pena, auspicando una mitigazione della sanzione inflitta. La sua difesa si concentrava sulla richiesta di una valutazione diversa rispetto a quella operata dal giudice di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15765/2024, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione significa che i giudici non sono entrati nel merito della questione sollevata, fermandosi a un controllo preliminare. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo esito sottolinea come un ricorso infondato o mal posto possa avere conseguenze economiche negative, oltre a non produrre alcun risultato utile.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su argomentazioni precise e consolidate nella giurisprudenza. Il motivo centrale dell’inammissibilità risiede nella natura stessa del ricorso presentato. I giudici hanno rilevato che l’unico motivo di ricorso non denunciava una reale violazione di legge, ma si traduceva in una richiesta di un nuovo apprezzamento dei fatti. In altre parole, il ricorrente non stava indicando un errore giuridico commesso dalla Corte d’Appello, ma stava semplicemente proponendo una propria valutazione, da sovrapporre a quella, del tutto logica e plausibile, del giudice del merito.
La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un ‘terzo grado’ di merito, ma di un giudice di legittimità. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente, non riconsiderare i fatti del processo. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva motivato in modo plausibile e giuridicamente ineccepibile la scelta di non mitigare ulteriormente la pena, basandosi sull’entità della violazione e sulla condotta processuale dell’imputato.
Inoltre, la Suprema Corte ha evidenziato come le censure del ricorrente fossero generiche. Non solo: esse trascuravano il fatto che la pena base era già stata fissata nel minimo edittale, ulteriormente diminuita per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e solo lievemente aumentata per la continuazione del reato ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. Pertanto, il ricorso si rivelava privo di fondamento giuridico concreto.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione deve essere fondato su motivi di diritto specifici e non può limitarsi a contestare la valutazione fattuale del giudice di merito. Un ricorso che propone ‘censure generiche’ o che mira a una ‘rivalutazione del merito’ è destinato all’inammissibilità. Per gli operatori del diritto, ciò significa che l’atto di impugnazione deve essere redatto con estrema perizia, individuando con precisione gli errori di diritto o i vizi logici della motivazione della sentenza impugnata. Per i cittadini, questa decisione è un monito: non ogni sentenza sfavorevole può essere utilmente impugnata in Cassazione, e un ricorso presentato senza solide basi giuridiche comporta non solo la conferma della decisione precedente, ma anche ulteriori oneri economici.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, invece di denunciare una specifica violazione di legge, si limita a sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti già valutati dal giudice di merito, oppure quando le censure mosse sono generiche e non individuano un errore giuridico concreto.
Cosa si intende per ‘censure generiche’ in un ricorso?
Per ‘censure generiche’ si intendono quelle obiezioni che non identificano un vizio specifico e puntuale nella sentenza impugnata, ma si limitano a esprimere un dissenso generale con la decisione del giudice, senza articolarlo in una critica giuridicamente rilevante.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se non vi sono elementi per escludere la sua colpa nella proposizione del ricorso, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15765 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15765 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASAL DI PRINCIPE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOI.I
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che l’unico motivo dedotto da NOME COGNOME – con sui si denuncia violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio con riferimento all’art. 133 cod. pen. – non supera il vaglio di ammissibilità perché nella sostanza sollecita nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt’altro che illogici, del giudice del merito.
La Corte di appello, infatti, ha, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, posto a fondamento della decisione di negare la mitigazione del trattamento sanzionatorio l’entità della violazione e la condotta processuale.
Il ricorrente oppone censure generiche, trascurando, per di più, che la pena è stata determinata nel minimo edittale ed ulteriormente diminuita attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed aumentata lievemente ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen.
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannano ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 28 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente