Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34883 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34883 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
considerato che i primi due motivi di ricorso, con cui si lamenta violazione degli artt. 648 cod. pen., 125 e 192 cod. proc. pen., non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede poiché, con profili di censura privi di specificità, in quanto generici reiterativi di quelli già rappresentati in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, il ricorrente ha prospettato mere doglianze in punto di fatto, tese a contestare una decisione erronea perché fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio, tendendo a prefigurare un diverso apprezzamento delle risultanze processuali e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, invero, estranei al sindacato del presente giudizio ed avulsi da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici di appello, facendo applicazione di congrui argomenti logici e giuridici, e indicando evidenti elementi probatori a base del loro convincimento, hanno correttamente affermato la sussistenza di tutti gli elementi del delitto di ricettazione (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza);
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine all’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di appello adeguatamente assolto l’onere argomentativo sul punto (si veda pag. 3 della impugnata sentenza), conformemente ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 – 01; Sez. 3, n. 241 28 del 18/03/2021, Rv. 291590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 luglio 2025.