Inammissibilità ricorso: la Cassazione ribadisce i paletti per l’appello
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 43768/2023 offre un importante spunto di riflessione sui requisiti formali e sostanziali che un ricorso deve possedere per superare il vaglio di ammissibilità. Quando un ricorso è vago, ripetitivo o manifestamente infondato, la conseguenza è drastica: l’inammissibilità ricorso, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa decisione per capire quali sono gli errori da evitare.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Bari per i reati di tentata estorsione con uso di violenza fisica e violenza privata. Il ricorrente basava la sua difesa su due principali doglianze:
1. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 649 del codice penale, applicabile a specifici reati commessi in danno di congiunti.
2. La mancata concessione dell’esimente della particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis c.p., in relazione al reato di violenza privata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi e li ha ritenuti inidonei a proseguire, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. La decisione si basa su una valutazione critica della modalità con cui sono state formulate le censure, evidenziando carenze strutturali che ne hanno compromesso l’efficacia.
Il Primo Motivo: l’inammissibilità ricorso per genericità
La Cassazione ha qualificato il primo motivo come aspecifico e reiterativo. In pratica, il ricorrente non ha fatto altro che riproporre le medesime argomentazioni già presentate e respinte in modo dettagliato e logico dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano chiaramente spiegato le ragioni per cui la fattispecie di tentata estorsione aggravata dalla violenza rendeva inapplicabile la causa di non punibilità dell’art. 649 c.p. La Suprema Corte ha sottolineato che il ricorso non può essere una semplice fotocopia dell’appello, ma deve contenere una critica specifica e puntuale al ragionamento del giudice precedente. La mancanza di questa specificità conduce inevitabilmente a una pronuncia di inammissibilità ricorso.
Il Secondo Motivo: l’infondatezza della Particolare Tenuità del Fatto
Anche la seconda doglianza è stata respinta come generica e manifestamente infondata. Il ricorrente lamentava la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. senza, tuttavia, confrontarsi adeguatamente con la motivazione della Corte d’Appello. La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un importante principio di diritto: nella valutazione della tenuità del fatto, il giudice non è obbligato a esaminare analiticamente tutti i parametri indicati dall’art. 133 c.p. (gravità del danno, intensità del dolo, ecc.). È sufficiente che indichi gli elementi ritenuti più rilevanti per escludere la particolare tenuità. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente ritenuto la condotta non tenue, e il ricorso non ha saputo scalfire la logicità di tale valutazione.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Suprema Corte sono chiare e dirette. Un ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, deve superare un filtro di specificità e pertinenza. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso la sentenza impugnata. È necessario, invece, individuare con precisione il vizio logico o giuridico nel ragionamento del giudice d’appello e sviluppare un’argomentazione critica coerente. La reiterazione di doglianze già esaminate e respinte, senza l’aggiunta di nuovi e validi argomenti, svuota il ricorso della sua funzione, trasformandolo in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, che non è consentito.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rappresenta un monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. La redazione del ricorso richiede un’analisi approfondita della sentenza impugnata e la formulazione di censure mirate, specifiche e non meramente ripetitive. Affrontare il giudizio di legittimità con leggerezza o con argomenti deboli non solo non porta al risultato sperato, ma comporta conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma che l’inammissibilità ricorso è uno strumento procedurale essenziale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario, sanzionando le impugnazioni dilatorie o prive di fondamento.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione viene considerato aspecifico e reiterativo?
Un motivo di ricorso è considerato aspecifico e reiterativo quando si limita a riproporre le stesse doglianze già espresse e decise nel grado di appello, senza muovere una critica puntuale e specifica al ragionamento logico-giuridico della sentenza impugnata.
Per escludere la particolare tenuità del fatto, il giudice deve analizzare tutti i parametri dell’art. 133 c.p.?
No. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la valutazione complessiva richiesta per l’applicazione o l’esclusione dell’art. 131-bis c.p. non comporta la necessaria disamina di tutti gli elementi previsti dall’art. 133 c.p., essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti per la decisione.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43768 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43768 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TRIBUZIO NOME nato a TRIGGIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Tribuzio AVV_NOTAIO;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 649 cod. pen., è aspecifico in quanto reiterativo di med doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Co territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le del loro convincimento (vedi pagina 5 della sentenza impugnata in ordine alla commissione del reato di tentata estorsione con uso di violenza fisica e la conseguente inapplicabilità dell’art cod. pen.);
Considerato che la seconda doglianza con cui si lamenta la mancata concessione dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di violenza privata, è ge e manifestamente infondata; La Corte di appello, non ravvisando nella condotta del ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, ha fatto corretto uso del principio di diritto afferm giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione complessiva della fattispecie concreta termini previsti dall’art. 133 cod. pen. non comporta la necessaria disamina di tutti gli elem di valutazione, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55 8/11/2018, RV. 274647, Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2023
ere estensore
Il Co
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