Inammissibilità Ricorso: Le Conseguenze di Motivi Generici e Ripetitivi
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rispetto di precise regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: l’inammissibilità ricorso quando i motivi presentati sono generici e si limitano a ripetere argomenti già esaminati e respinti nei gradi precedenti. Questo principio è cruciale per comprendere come strutturare un’impugnazione efficace.
Analizziamo insieme questa decisione per capire perché la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile per accedere al giudizio della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Bari per il reato di cui all’art. 648 c.p. (ricettazione). L’imputato decideva di impugnare la sentenza di secondo grado, affidando il suo ricorso a diverse censure.
Il ricorrente contestava, in primo luogo, la motivazione della sentenza d’appello riguardo la sua responsabilità penale. In secondo luogo, lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e la mancata concessione di specifiche circostanze attenuanti.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione netta: la totale inammissibilità. Vediamo perché.
La Genericità del Primo Motivo di Ricorso
Il principale motivo di inammissibilità ricorso risiedeva nella natura delle argomentazioni dell’imputato. La Corte ha osservato che le censure sulla responsabilità penale e sulla mancata applicazione delle attenuanti e della causa di non punibilità non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quanto già sostenuto e motivatamente respinto dalla Corte d’Appello.
I motivi, secondo i giudici, erano “non specifici ma soltanto apparenti”, poiché omettevano di svolgere la funzione tipica di un ricorso: una critica argomentata e puntuale avverso la sentenza impugnata. In pratica, l’imputato si era limitato a riproporre le stesse difese senza confrontarsi con le ragioni per cui la Corte d’Appello le aveva già rigettate.
L’Infondatezza del Secondo Motivo sulle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha ricordato che la concessione di tali attenuanti non è un atto dovuto, ma richiede la presenza di “elementi di segno positivo”. L’assenza di tali elementi giustifica pienamente il diniego da parte del giudice di merito.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale, sancito dall’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. L’inammissibilità ricorso deriva dalla “mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione”.
Presentare ricorso in Cassazione non significa avere una terza possibilità di giudizio sul fatto. Significa, invece, sottoporre alla Suprema Corte specifici vizi di legittimità della sentenza di secondo grado. Per fare ciò, è indispensabile che l’atto di impugnazione si confronti criticamente con la motivazione del provvedimento che si contesta. Limitarsi a ripetere le argomentazioni dei precedenti gradi di giudizio, ignorando le risposte fornite dal giudice d’appello, svuota il ricorso della sua funzione e lo rende un atto sterile, destinato all’inammissibilità.
La decisione sottolinea che l’onere della specificità non è un mero formalismo, ma una garanzia di serietà e funzionalità del sistema delle impugnazioni, che evita di appesantire la Corte di Cassazione con ricorsi privi di reale contenuto critico.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: un ricorso per Cassazione, per avere speranza di essere esaminato nel merito, deve essere costruito come un dialogo critico con la sentenza impugnata. Non basta essere convinti delle proprie ragioni; è necessario dimostrare, punto per punto, dove e perché il giudice precedente ha sbagliato nell’applicare la legge o nel motivare la sua decisione. La mera riproposizione di difese già respinte equivale a non presentare alcun motivo valido, con la conseguenza inevitabile dell’inammissibilità ricorso e della condanna a spese e sanzioni pecuniarie.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per mancanza di specificità?
Un ricorso è inammissibile per mancanza di specificità quando si limita a ripetere argomenti già presentati e respinti nel grado di giudizio precedente, senza formulare una critica argomentata e puntuale contro le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo possono essere negate le circostanze attenuanti generiche?
Le circostanze attenuanti generiche possono essere legittimamente negate quando mancano elementi di segno positivo che ne giustifichino l’applicazione. La loro concessione non è automatica ma richiede una valutazione positiva da parte del giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38457 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38457 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME NOME FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che in primis contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. per mancanza dell’elemento oggettivo, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (sul punto, si veda pag. 3), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, sempre rubricate al primo motivo, anche la seconda, la terza e la quarta doglianza, che contestano la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e la mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 648 comma 4 e 62, n. 4, cod. pen. sono manifestamente infondate, perché basate su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata .e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
NFPOSITATA
Il Presidente