Inammissibilità ricorso in Cassazione: il caso dell’appello generico
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso la sentenza precedente. È fondamentale che i motivi di appello siano specifici, dettagliati e che si confrontino punto per punto con la motivazione del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza di questo principio, dichiarando l’inammissibilità di un ricorso proprio a causa della sua aspecificità. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono gli errori da evitare.
I fatti del caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato, precedentemente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, era stato riconosciuto colpevole di aver violato tale misura. La sua difesa ha deciso di presentare ricorso in Cassazione, basandosi su un unico motivo: la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello aveva errato nel non riconoscere la lieve entità del reato commesso.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione non entra nel merito della questione (ovvero se il fatto fosse o meno di lieve entità), ma si ferma a un livello procedurale. Secondo i giudici, il ricorso era formulato in modo troppo generico e non era idoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Inammissibilità del ricorso per aspecificità
Il cuore della decisione risiede nel concetto di ‘aspecificità del motivo’. La Corte ha evidenziato come il ricorso non si confrontasse realmente con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello, infatti, aveva spiegato chiaramente perché non riteneva applicabile l’art. 131-bis, sottolineando due elementi cruciali:
1. La durata della violazione degli arresti domiciliari.
2. Il fatto che la violazione fosse avvenuta in un luogo che era stato specificamente interdetto all’imputato con una precedente misura cautelare.
Il ricorso, invece di contestare queste specifiche argomentazioni, si limitava a riproporre una richiesta generica, sollecitando di fatto un nuovo giudizio sui fatti. Questo tipo di richiesta, tuttavia, è preclusa in sede di legittimità.
Le motivazioni della decisione
La Cassazione ha chiarito che il suo ruolo non è quello di riesaminare le prove e ricostruire i fatti, compito che spetta ai giudici di primo e secondo grado. La Corte di legittimità deve solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente. Un ricorso che chiede una ‘diversa valutazione delle risultanze probatorie’ è, per sua natura, inammissibile.
In questo caso, l’appello è stato ritenuto inammissibile per due ragioni concorrenti:
– Aspecificità: non ha attaccato in modo mirato le ragioni logico-giuridiche esposte nella sentenza della Corte d’Appello.
– Richiesta di un giudizio di fatto: ha tentato di ottenere una nuova valutazione delle prove, cosa non consentita davanti alla Cassazione.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: le implicazioni pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è una terza istanza di giudizio sui fatti. Il ricorso deve essere un’analisi tecnica e puntuale, volta a dimostrare un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza precedente. La redazione di motivi generici o la richiesta di una semplice rivalutazione delle prove si traducono inevitabilmente in una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione economica.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per ‘aspecificità’, poiché non contestava specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limitava a chiedere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Qual era la ragione principale per cui la Corte d’Appello aveva negato la particolare tenuità del fatto?
La Corte d’Appello aveva escluso l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. a causa della durata della violazione della misura degli arresti domiciliari e perché tale violazione era avvenuta in un luogo specificamente interdetto al soggetto da una precedente misura cautelare.
Cosa significa che la Cassazione è un ‘giudice di legittimità’ e non di merito?
Significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o le prove del processo. Il suo compito è unicamente quello di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31574 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31574 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 22/10/2003
avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che, con unico motivo, il difensore di NOME COGNOME deduce l’inosservanza dell’art. 131-bis cod. pen., in relazione al delitto di cui all’art. 387 -bis cod. pen., e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione sul punto;
Ritenuto che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha, non incongruamente, escluso l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. in ragione della durata della violazione della misura degli arresti domiciliari, peraltro in luogo allo stesso specificamente interdetto con altra precedente misura cautelare (pag. 3 della sentenza impugnata);
Considerato, peraltro, che tali censure sono inammissibili, in quanto, pur deducendo formalmente vizi della sentenza impugnata, si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 luglio 2025.