Inammissibilità Ricorso: La Cassazione Chiarisce sul Difetto di Interesse
Quando un procedimento giudiziario viene avviato, le parti hanno un chiaro interesse a ottenere una decisione. Ma cosa accade se, durante il processo, questo interesse viene meno per eventi esterni? Una recente sentenza della Corte di Cassazione illumina un aspetto cruciale della procedura: l’inammissibilità ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, specificando quando questa non comporta la condanna al pagamento delle spese. Analizziamo insieme questo caso emblematico, che ha origine da un divieto di accesso a manifestazioni sportive.
I Fatti del Caso: dal Divieto allo Stadio al Ricorso in Cassazione
La vicenda inizia con un’ordinanza del Tribunale di Torino che convalidava un decreto del Questore. Tale decreto imponeva a un soggetto un divieto di accedere a tutti gli impianti sportivi, nazionali ed esteri, per un periodo di cinque anni. La misura era accompagnata dall’obbligo di firma presso gli uffici di polizia in occasione delle partite di una specifica squadra di calcio. Il provvedimento era scaturito da una colluttazione avvenuta a diversi chilometri di distanza dallo stadio e ore prima di una partita, in un luogo non considerato un ritrovo abituale di tifosi.
Ritenendo insussistenti i presupposti per l’applicazione della misura, l’interessato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per cassazione, contestando la violazione di legge.
La Svolta Processuale: La Revoca del Provvedimento Impugnato
Mentre il ricorso era pendente dinanzi alla Suprema Corte, si verificava un evento decisivo. Lo stesso Giudice per le Indagini Preliminari (Gip) che aveva emesso l’ordinanza di convalida, la revocava. A seguito di questa revoca, il difensore del ricorrente trasmetteva una memoria alla Corte, dichiarando di rinunciare al ricorso, dato che l’atto impugnato non esisteva più.
La Decisione della Cassazione e l’Inammissibilità Ricorso
La Corte di Cassazione, pur prendendo atto della rinuncia, ha basato la sua decisione su un principio preliminare e più favorevole al ricorrente: il sopravvenuto difetto di interesse. I giudici hanno osservato che, essendo stato revocato il provvedimento di convalida, il soggetto non aveva più alcun interesse concreto a ottenere una pronuncia sull’impugnazione. L’obiettivo del suo ricorso era stato di fatto raggiunto per altra via.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità ricorso. La particolarità della decisione, tuttavia, risiede nelle conseguenze di tale declaratoria.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che il venir meno dell’interesse alla decisione era correlato a una causa sopravvenuta alla presentazione del ricorso stesso, ovvero la revoca del provvedimento da parte del Gip. Questo evento non era prevedibile al momento dell’impugnazione.
In una situazione del genere, non si può parlare di ‘soccombenza’, ovvero della sconfitta processuale che normalmente legittima la condanna al pagamento delle spese. Secondo la Suprema Corte, il sopravvenuto difetto di interesse è una causa di inammissibilità che prevale sulla rinuncia, perché più favorevole al ricorrente. Essa, infatti, non comporta né la condanna al pagamento delle spese processuali, né tantomeno il versamento di sanzioni a favore della Cassa delle Ammende. Questo principio era già stato affermato in precedenti pronunce, che la Corte ha richiamato a sostegno della propria decisione.
Le Conclusioni
La sentenza offre un’importante lezione pratica: l’esito di un processo può essere influenzato da eventi che si verificano dopo la sua instaurazione. Quando un ricorso perde la sua ragion d’essere a causa di un evento favorevole e imprevedibile, la legge processuale tutela il ricorrente, evitando di penalizzarlo con l’addebito delle spese. Questa interpretazione garantisce equità, riconoscendo che la parte aveva validi motivi per agire inizialmente e non deve subire conseguenze negative se la sua pretesa viene soddisfatta prima della pronuncia finale del giudice.
Cosa significa dichiarare un ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse?
Significa che il giudice non esamina il merito del ricorso perché la parte che lo ha presentato non ha più un interesse concreto a ottenere una decisione, in quanto il suo obiettivo è stato raggiunto o è diventato irrealizzabile per eventi accaduti dopo la presentazione dell’appello, come la revoca del provvedimento impugnato.
Se un ricorso viene dichiarato inammissibile per questa ragione, il ricorrente deve pagare le spese processuali?
No. Secondo la sentenza, se il difetto di interesse deriva da cause sopravvenute e non prevedibili al momento della proposizione del ricorso, non si configura una ‘soccombenza’. Pertanto, il ricorrente non è condannato al pagamento delle spese processuali.
Perché il difetto di interesse è considerato più favorevole della rinuncia al ricorso?
Perché, a differenza di una semplice rinuncia o di altre forme di inammissibilità, quella per sopravvenuto difetto di interesse derivante da cause non prevedibili non comporta alcuna conseguenza economica negativa per il ricorrente, come la condanna al pagamento delle spese o di sanzioni.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47312 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47312 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato a Torino il 26.1.1993
avverso la ordinanza in data 03.6.2024 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 13.6.2024 il Tribunale di Torino ha convalidato, accogliendo la richiesta del PM, il decreto emesso dal Questore della stessa città in data 22.5.2024, ritualmente notificato all’interessato il 31.5.2024, con cui è stato imposto a NOME COGNOME il divieto per la durata di un quinquennio di accedere a tutti gli impianti sportivi ubicati sul territorio nazionale ed estero in c si svolgono manifestazioni sportive calcistiche anche amichevoli ed il contemporaneo obbligo per la medesima durata dì presentarsi presso gli uffici del Commissariato del luogo di residenza durante le partite in cui è impegnata la squadra del Torino, secondo le tempístiche specificamente indicate.
Avverso il suddetto provvedimento il sottoposto ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 6 401/1989, la sussistenza dei presupposti per la convalida. Deduce che la condotta incriminata, essendosi svolta nei pressi di un esercizio di ristoro a ben sette chilometri di distanza dallo stadio dove si sarebbe svolta la partita tra la squadra del Torino e quella della Fiorentina, quattro ore prima della competizione sportiva, ed essendo consistita in un alterco sfociato in una colluttazione con persone fuori dagli schieramenti calcistici in un luogo che non era affatto un ritrovo di tifosi e dove peraltro si trovavano indistintamente supporter tanto del Torino quanto della Fiorentina, non possa ritenersi commessa né in occasione né a causa di manifestazioni sportive.
Il difensore, avv. NOME COGNOME ha tuttavia trasmesso a questo ufficio in data 17.9.2024 memoria, sottoscritta anche dal ricorrente, con cui dichiara di rinunciare al ricorso per essere stato il provvedimento impugnato revocato, in accoglimento del proprio ricorso, dallo stesso Gip del Tribunale di Torino in data 11.8.2024
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilievo preliminare riveste la dichiarazione di rinuncia al presente ricorso sottoscritta personalmente dal destinatario della misura, dalle cui motivazioni si evince il sopravvenuto difetto di interesse di costui a coltivare l’impugnativa innanzi a questa Corte per essere stato il provvedimento di convalida revocato dallo stesso Gip emittente.
Considerato che il sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, così come espressamente previsto dall’art. 591, primo comma lett. a) cod. proc. pen. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Dal momento, tuttavia, che il venir meno dell’interesse alla decisione risulta correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell’impugnazione, deve escludersi la configurabilità di un’ipotesi di soccombenza, presupposto legittimante la condanna al pagamento delle spese processuali, da parte del ricorrente, il cui interesse è perento per cause non prevedibili al momento della proposizione del ricorso. Come infatti già affermato da questa Corte, il sopravvenuto difetto di interesse è una causa di inammissibilità che prevale su quella della rinuncia all’impugnazione, eventualmente concorrente, perchè più favorevole, non comportando la condanna al pagamento delle spese, né a fortiori della sanzione in favore della Cassa delle Ammende (Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017 – dep. 28/12/2017, 0, Rv. 271806; Sez. 4, Sentenza n. 45618 del 11/11/2021, Pujia,
Rv. 282549 in una fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro).
Alla stregua di tali argomentazioni il procedimento in esame deve essere definito con declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza ulteriori statuizioni
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso il 18.11.2024