Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3719 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3719 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/05/2024 della Corte d’appello di Torino
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 21.5.2024, la Corte di appello di Torino, per quanto qui rileva, in sede di rinvio ha dichiarato estinto per prescrizione il reato ascritto NOME COGNOME (art. 10 d.lgs. n. 74/2000), accertato il 25.3.2013.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo mancata ottemperanza del principio di diritto enucleato nella sentenza rescindente, in ordine alla mancata motivazione sulla posizione di responsabilità del COGNOME.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla di tutto questo è stato adempiuto da parte del ricorrente, il quale nel ricorso si è limitato a prospettare genericamente la mancanza di argomentazioni nella sentenza impugnata in ordine alla ritenuta non evidenza della prova dell’innocenza dell’imputato (ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.), senza tuttavia addurre elementi specifici a supporto della necessaria prevalenza, nel caso di specie, di una pronuncia di proscioglimento nel merito rispetto alla dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione, in maniera tale da
consentire l’individuazione, nella presente sede di legittimità, dell’errore in cui sarebbe incorsa la decisione oggetto di impugnazione.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2024
Il Consig re estensore
Il Presidente