Inammissibilità Ricorso Prescrizione: Quando l’Appello Non Basta
Quando un reato si estingue per prescrizione, l’imputato può comunque avere interesse a ottenere un’assoluzione piena. Tuttavia, il percorso per raggiungere questo obiettivo è tutt’altro che semplice. Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce i rigidi oneri a carico di chi impugna una declaratoria di prescrizione, illustrando i motivi di inammissibilità del ricorso per prescrizione in assenza di prove evidenti di innocenza. Questo principio è fondamentale per comprendere le strategie processuali e le relative conseguenze.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un procedimento per un reato tributario (violazione dell’art. 10 del D.Lgs. 74/2000), accertato nel marzo 2013. Dopo un complesso iter giudiziario, la Corte di Appello, in sede di rinvio, dichiarava l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione. L’imputato, non soddisfatto di questa pronuncia, decideva di presentare ricorso per cassazione. La sua tesi era che i giudici d’appello avessero omesso di motivare sulla sua effettiva responsabilità, mancando di riconoscere la sua totale innocenza, che avrebbe dovuto portare a un proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: chi ricorre contro una sentenza di prescrizione per ottenere un’assoluzione piena deve adempiere a un onere di specificità molto rigoroso. Non è sufficiente una lamentela generica sulla mancata valutazione della propria innocenza.
Inammissibilità del Ricorso e Onere della Prova
Il fulcro della sentenza riguarda proprio l’inammissibilità del ricorso per prescrizione. La Corte ha ribadito che, a fronte di una sentenza che dichiara la prescrizione, l’imputato che non vi ha rinunciato e che mira a un proscioglimento nel merito deve, a pena di inammissibilità, dedurre motivi specifici. Tali motivi devono dimostrare, in modo evidente e non contestabile, la presenza di elementi idonei a escludere la sussistenza del fatto, la sua commissione da parte dell’imputato o la sua rilevanza penale. In altre parole, la prova dell’innocenza deve essere apprezzabile “ictu oculi”, cioè a prima vista, con una mera attività di constatazione da parte del giudice.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione sottolineando che l’imputato si era limitato a prospettare genericamente una mancanza di argomentazioni nella sentenza impugnata, senza però indicare quali fossero gli elementi specifici e concreti, già presenti negli atti processuali, che avrebbero dovuto condurre a un’immediata declaratoria di innocenza. Secondo i giudici, il ricorso deve “individuare i motivi che permettano di apprezzare ‘ictu oculi’ […] l’evidenza della prova di innocenza”. Mancando questa specificazione, il ricorso perde la sua stessa ragione d’essere e non può essere esaminato nel merito.
La Corte ha inoltre precisato che questa regola serve a porre rimedio all’errore del giudice di merito che non abbia riconosciuto un’evidente causa di proscioglimento, ma non può trasformarsi in una terza istanza di giudizio sui fatti. L’appello deve evidenziare l’errore, non chiedere una nuova valutazione.
Le Conclusioni
La sentenza in esame offre una lezione chiara: la scelta di impugnare una declaratoria di prescrizione è una strategia processuale che richiede una preparazione meticolosa. L’imputato e il suo difensore devono essere in grado di indicare con precisione chirurgica gli atti e le prove che, senza necessità di ulteriori interpretazioni, dimostrano l’innocenza. Una critica generica alla sentenza d’appello è destinata a fallire, portando a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa pronuncia rafforza il principio di economia processuale e delimita nettamente il perimetro dell’impugnazione in casi di prescrizione.
È possibile impugnare una sentenza che dichiara un reato prescritto per ottenere un’assoluzione piena?
Sì, è possibile, ma solo a condizioni molto stringenti. L’imputato deve dimostrare che la prova della sua innocenza è talmente evidente (“ictu oculi”) da emergere immediatamente dagli atti del processo, e che il giudice precedente ha errato nel non riconoscerla.
Quali sono i requisiti specifici per l’ammissibilità di un ricorso contro la prescrizione?
Il ricorso deve essere specifico e non generico. L’imputato è tenuto, a pena di inammissibilità, a indicare con precisione gli elementi di prova (documenti, testimonianze, ecc.) già presenti nel fascicolo processuale che dimostrano in modo inconfutabile l’insussistenza del fatto, la non commissione da parte sua o l’irrilevanza penale del comportamento.
Cosa accade se il ricorso per cassazione contro la prescrizione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza di prescrizione diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, come stabilito nel dispositivo della sentenza.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3719 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3719 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il 19/01/1973
avverso la sentenza del 21/05/2024 della Corte d’appello di Torino
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 21.5.2024, la Corte di appello di Torino, per quanto qui rileva, in sede di rinvio ha dichiarato estinto per prescrizione il reato ascritto NOME COGNOME (art. 10 d.lgs. n. 74/2000), accertato il 25.3.2013.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo mancata ottemperanza del principio di diritto enucleato nella sentenza rescindente, in ordine alla mancata motivazione sulla posizione di responsabilità del COGNOME.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla di tutto questo è stato adempiuto da parte del ricorrente, il quale nel ricorso si è limitato a prospettare genericamente la mancanza di argomentazioni nella sentenza impugnata in ordine alla ritenuta non evidenza della prova dell’innocenza dell’imputato (ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.), senza tuttavia addurre elementi specifici a supporto della necessaria prevalenza, nel caso di specie, di una pronuncia di proscioglimento nel merito rispetto alla dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione, in maniera tale da
consentire l’individuazione, nella presente sede di legittimità, dell’errore in cui sarebbe incorsa la decisione oggetto di impugnazione.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2024
Il Consig re estensore
Il Presidente