Inammissibilità Ricorso Prescrizione: L’Importanza del Calcolo dei Termini
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sul tema della inammissibilità del ricorso per prescrizione, evidenziando come un errore nel calcolo dei termini di sospensione possa risultare fatale per l’esito dell’impugnazione. Il caso riguarda un ricorso presentato avverso una sentenza di condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, in cui la difesa sosteneva l’avvenuta estinzione del reato per il decorso del tempo.
I Fatti di Causa
Un individuo, condannato nei primi due gradi di giudizio per un reato commesso nell’agosto del 2016, presentava ricorso per Cassazione. Tra i motivi di impugnazione, il ricorrente eccepiva l’intervenuta prescrizione del reato. Sosteneva, infatti, che il tempo massimo previsto dalla legge per perseguire quel tipo di illecito fosse ormai trascorso. Oltre a ciò, il ricorso contestava in maniera generica la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito, che aveva portato alla sua condanna.
La Decisione della Cassazione sulla Inammissibilità del Ricorso Prescrizione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo le argomentazioni della difesa su due fronti principali. In primo luogo, ha giudicato la questione della prescrizione manifestamente infondata. In secondo luogo, ha ritenuto le altre doglianze del tutto generiche e, quindi, non meritevoli di essere esaminate nel merito.
La Corte ha sottolineato che il ricorrente, nel calcolare il termine di prescrizione, aveva omesso di considerare un fattore cruciale: le cause di sospensione del relativo decorso. Durante le fasi di merito, il processo aveva subito interruzioni per un totale di 425 giorni. Questo periodo di sospensione doveva essere aggiunto al termine ordinario di prescrizione, spostando la data di estinzione del reato ad una data successiva a quella della sentenza impugnata. Di conseguenza, al momento della decisione della Corte d’Appello, il reato non era affatto prescritto.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su una rigorosa applicazione delle norme procedurali. La prescrizione non è un meccanismo automatico, ma un istituto giuridico il cui decorso può essere interrotto o sospeso da specifici eventi processuali. La sospensione, in particolare, ‘congela’ il conteggio per tutto il tempo in cui perdura la causa che l’ha determinata. Il calcolo finale deve quindi tenere conto di questi periodi per essere corretto.
L’errore del ricorrente nel non considerare i 425 giorni di sospensione ha reso la sua eccezione palesemente infondata, portando a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso per prescrizione. La Corte ha inoltre bacchettato la difesa per la genericità delle altre critiche mosse alla sentenza, ribadendo che il ricorso in Cassazione non può limitarsi a una sterile contestazione della valutazione probatoria, ma deve individuare vizi logici o giuridici specifici e manifesti. Essendo la valutazione del giudice di merito apparsa completa, coerente e logica, anche questi motivi sono stati giudicati inammissibili.
Le Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale: la redazione di un ricorso, specialmente in Cassazione, richiede un’analisi tecnica e scrupolosa. Sbagliare il calcolo della prescrizione o formulare critiche generiche non solo rende l’impugnazione inefficace, ma comporta conseguenze economiche significative. Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, all’inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. Questo serve da monito sulla necessità di fondare le proprie impugnazioni su basi giuridiche solide e ben argomentate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni: in primo luogo, l’eccezione di prescrizione era manifestamente infondata, poiché il ricorrente non aveva calcolato un periodo di sospensione di 425 giorni; in secondo luogo, le altre contestazioni alla sentenza erano state formulate in modo del tutto generico.
Cosa comporta la sospensione della prescrizione?
La sospensione arresta temporaneamente il decorso del termine di prescrizione. Il periodo di sospensione non viene conteggiato e, una volta cessata la causa che lo ha generato, il termine riprende a decorrere dal punto in cui si era interrotto. Di fatto, posticipa la data di estinzione del reato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, a titolo di sanzione, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33924 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33924 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
S1ir”‘7(A -.j GLYPH -:”3 da: Le GLYPH · ‘C – .· GLYPH nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avvei·A.) GLYPH del 07/01/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
d ato – ,- …·;!v A. . ,.,’e ..,..] ·i·;
odiu! !,· ; ims 1,,-….:’ , A.( :,,.( – )ita dal Consigliere COGNOME NOME; –
/
1
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso, in termini di manifest infondatezza, contesta l’intervenuta estinzione per prescrizione del reato ex art 337 cp consumato il 26 agosto 2016) contestato al ricorrente in epoca antecedente alla sentenza impugnata ( risalente al 16 gennaio 2025) senza tenere conto delle cause di sospensione del relativo decorso riscontate nelle fasi di merito per complessivi 425 giorni, tale da spostare al aprile 2025 la relativa data di perenzione mentre, per il resto, del tutto genericamente contrast la valutazione del materiale probatorio posto fondamento del giudizio di responsabilità che appare invece completa, coerente al dato processuale acquisito, immune da manifeste incongruenze logiche rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 luglio 2025.