Inammissibilità Ricorso: Quando un Errore Blocca la Valutazione di Fatti Favorevoli
L’esito di un processo penale può dipendere da dettagli procedurali cruciali. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: l’inammissibilità ricorso presentato alla Suprema Corte ha un effetto preclusivo che impedisce di esaminare qualsiasi fatto sopravvenuto, anche se potenzialmente favorevole all’imputato, come una remissione di querela. Questa decisione sottolinea l’importanza di una strategia difensiva meticolosa sin dai primi gradi di giudizio.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per i reati di tentato furto aggravato ed evasione. La pena, fissata in sei mesi di reclusione dal Tribunale di Roma, era stata confermata dalla Corte di Appello. I giudici di merito avevano riconosciuto sia l’attenuante speciale prevista dall’articolo 89 del codice penale sia le circostanze attenuanti generiche.
Contro la sentenza di secondo grado, la difesa proponeva ricorso per cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. Una presunta violazione di legge e omessa motivazione, poiché i giudici non avrebbero applicato un’ulteriore riduzione di pena derivante dalle attenuanti generiche già concesse.
2. L’avvenuta estinzione del reato di furto (capo A) per remissione della querela, intervenuta dopo la sentenza della Corte d’Appello.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione aveva concluso chiedendo l’annullamento parziale della sentenza, proprio in virtù della remissione di querela, con conseguente ricalcolo della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Inammissibilità Ricorso
Nonostante le conclusioni del Procuratore generale, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. Questa decisione si fonda su una rigorosa applicazione dei principi che regolano il giudizio di legittimità.
La Corte ha evidenziato come il primo motivo di ricorso fosse palesemente infondato e, soprattutto, nuovo. La questione della mancata riduzione della pena per le attenuanti generiche, infatti, non era mai stata sollevata con l’atto di appello, che si era invece limitato a contestare un altro aspetto del calcolo della pena (quello relativo al rito abbreviato). Presentare un motivo per la prima volta in Cassazione è una pratica non consentita che conduce, appunto, all’inammissibilità.
L’Effetto Preclusivo dell’Inammissibilità
Il punto centrale della sentenza risiede nelle conseguenze di tale vizio procedurale. L’inammissibilità ricorso per un vizio originario dei motivi presentati impedisce alla Corte di esaminare qualsiasi altra questione, compresi i fatti favorevoli all’imputato accaduti successivamente alla sentenza impugnata.
Di conseguenza, la remissione della querela per il reato di furto, pur essendo un evento che normalmente porterebbe all’estinzione del reato, non ha potuto essere presa in considerazione. La preclusione processuale ha prevalso sulla potenziale causa estintiva del reato.
Le Motivazioni
I giudici hanno spiegato che la dichiarazione di inammissibilità congela la situazione giuridica al momento della sentenza di appello, rendendo irrilevante tutto ciò che accade dopo. Il ricorso, essendo viziato alla radice, non ha mai validamente instaurato il giudizio di Cassazione. Pertanto, la Corte non ha il potere di valutare nel merito né i motivi proposti, né tantomeno eventi esterni al processo come la remissione della querela.
La Corte aggiunge, a margine, che per la remissione non risultava nemmeno l’avvenuta accettazione da parte dell’imputato, un requisito necessario per la sua efficacia. Questo dettaglio, sebbene non decisivo data la preclusione processuale, rafforza ulteriormente la correttezza della decisione.
Conclusioni
Questa sentenza offre una lezione importante sulle regole del processo penale. La corretta e completa formulazione dei motivi di appello è un passaggio non trascurabile. Omettere una censura nel giudizio di secondo grado impedisce di poterla sollevare validamente in Cassazione. Ancor più significativo è l’effetto domino che ne deriva: un ricorso affetto da vizi di inammissibilità non solo viene respinto, ma preclude anche la possibilità di far valere cause di estinzione del reato maturate nel frattempo. La strategia processuale deve quindi essere impeccabile sin dall’inizio, poiché un errore procedurale può avere conseguenze definitive e precludere esiti altrimenti favorevoli.
Cosa succede se un motivo di ricorso in Cassazione non è stato sollevato nel precedente grado di appello?
Il motivo viene considerato nuovo e, di conseguenza, il ricorso viene dichiarato inammissibile, in quanto non è possibile presentare per la prima volta in Cassazione doglianze non sottoposte al giudice d’appello.
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione permette di esaminare fatti favorevoli all’imputato avvenuti dopo la sentenza d’appello?
No. La sentenza stabilisce che l’inammissibilità del ricorso preclude l’esame di fatti sopravvenuti, anche se potenzialmente estintivi del reato come la remissione di querela, poiché il vizio procedurale impedisce alla Corte di entrare nel merito di qualsiasi questione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37891 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37891 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in Ucraina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dell’11/02/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procurat generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza senza rinvio limitatamente al capo A) perché estinto per remissione di querela, con rideternninazione della pena.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di NOME COGNOME alla pena di sei mesi di reclusione emessa dal Tribunale di Roma il 19 maggio 2022 in ordine ai reati di tentato furt aggravato ed evasione, con applicazione sia dell’attenuante di cui all’art. 89 c pen., prevalente sulla recidiva contestata, sia delle circostanze attenu generiche.
2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo censura violazione di legge e omessa motivazione in quanto la Corte di merito, nel confermare la pena inflitta con la sentenza primo grado, non aveva applicato l’ulteriore riduzione per le ritenute circostan attenuanti generiche.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso rileva l’avvenuta estinzione del reat contestato al capo A) per intervenuta remissione di querela intervenuta il maggio 2025 a seguito dell’emissione della sentenza della Corte d’appello.
In assenza di istanza di trattazione orale il Procuratore generale concluso per iscritto come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Il primo motivo, relativo alla mancata riduzione della pena, da parte de Tribunale, nonostante l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perchè non era stato posto con l’atto di appello, che si era limit ad impugnare la sentenza di primo grado per omessa riduzione della pena per il rito abbreviato che, invece, secondo la Corte di merito era stata ritualmen determinata.
Dall’inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la preclusione dell’esame di fatti sopravvenuti, eventualmente più favorevoli all’imputato, n dedotti neppure genericamente nei motivi del gravame e non relativi all’accertamento del fatto reato, come appunto la remissione di querela per il rea sub A) successiva alla sentenza impugnata, per la quale, peraltro, non risul l’avvenuta accettazione dell’imputato riguardando un furto commesso da ignoti.
3.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorre va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Roma, 14 ottobre 2025
La Consigliera estensora
NOME COGNOME
Il Presidente