Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38287 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38287 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LIVORNO DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Ritenuto che nessuno dei motivi dedotti da NOME COGNOME a sostegno dell’impugnazione supera il vaglio di inammissibilità.
Il primo ed il secondo motivo, relativi rispettivamente all’applicazi Dne della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e dell’attenuante del fatt Qat) di leve leve entità di cui a-PlaLr-t. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, non sono consentiti perché sollecitano apprezzamenti estranei al giudizio di legittimità e ri:;ervati al giucie del merito. Nel caso in verifica, la Corte distrettuale, con argorm ntazioni, non manifestate illogiche, di per sé aventi carattere di decisività, hil escluso entrambi gli istitu t hi , in considerazione della particolare gravità dell’offesi al bene giuridico tutelato ovvero la pubblica incolumità desunta dalle caratteristiche del coltello (arma dotata di rilevante potenzialità lesiva per le sue caral::eristiche oggettive essendo dotata di una lama fissa di ben 27 centimetri) e dk contesto dell’azione / rivelatasi potenzialmente molto insidiosa e pericolosa (l’irr putata è stata sorpresa in pienji t otte all’interno di un’autovettura con più occupard mentre teneva con sé la borsetta dove era custodito il coltello).
Il terzo motivo relativo al trattamento sanzionatorio e alle attenuanti CO generiche è manifestamente infondato perché non si o nat c GLYPH me r ‘te con la c O r to 3 i t i ca motivazione con cui la sentenza impugnata e ha dato ampiamente ci: nto della dosimetria cilela pena, peraltro prossima al mino edittale, e del mancato riconoscimento del beneficio valorizzando, ai sensi dell’art. 133 cod. pen , il grado elevato dell’offesa, le caratteristiche dell’azione, il carattere doloso e noi colposo dela condotta, l’assenza di elementi favorevoli all’imputata.
Il quarto motivo, relativo alla sopravvenuta prescrizione del reato in epoca successiva alla sentenza di appello, non è scrutinabile stante l’inammiss bilità del ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818 01; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, COGNOME, Rv. 231164 – 01; Sez. U, r 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 – 01).
Pe completezza va tenuto presente che il termine di cinque anni non i decorso nemmeno prima della sentenza appellata considerato che il proced mento è rimasto sospeso su richiesta del difensore dell’imputata per consentiri! di dare
corso alla procedura di messa alla prova (vedi scheda ex art. 165 bis disp. cod. proc. pen. ).
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ric con conseguente condanna dellkorrente al pagamento delle spese proc assuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione dlla ca di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore ch Ila Cas delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamE nto del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca3sa de ammende.
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.