Inammissibilità ricorso PM: quando la Procura non può impugnare
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del potere di impugnazione del Pubblico Ministero, introducendo un principio di economia processuale. L’analisi del caso rivela come la Corte abbia stabilito l’inammissibilità ricorso PM quando la parte pubblica può rimediare a un’omissione del giudice di merito con strumenti più semplici e diretti rispetto a un ricorso in Cassazione. Questo principio si applica in particolare quando, a seguito di una sentenza di prescrizione per reati stradali, il giudice omette di trasmettere gli atti al Prefetto per le sanzioni amministrative accessorie.
I Fatti del Caso
Il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti (artt. 186 e 187 del Codice della Strada) contestati a un automobilista. Tuttavia, nella sua pronuncia, il Tribunale aveva omesso di disporre la trasmissione degli atti al Prefetto, passaggio necessario per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.
Ritenendo tale omissione una violazione di legge, la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Brescia proponeva ricorso per Cassazione, chiedendo di annullare la sentenza limitatamente a questo punto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, per poter impugnare una sentenza, è necessario avere un “interesse concreto”. In questo caso, secondo gli Ermellini, tale interesse mancava.
Le motivazioni e l’inammissibilità ricorso PM
La motivazione della Corte si basa su un ragionamento logico e pragmatico. Perché il ricorso del PM è stato dichiarato inammissibile? La ragione risiede nel fatto che la Procura Generale aveva a disposizione una via molto più semplice e rapida per raggiungere il suo obiettivo. Anziché avviare un complesso procedimento in Cassazione, sarebbe stato sufficiente che la stessa Procura si attivasse per rimediare all’omissione.
La Corte chiarisce che il Pubblico Ministero avrebbe potuto:
1. Procedere personalmente all’adempimento omesso.
2. Fare richiesta diretta all’ufficio del giudice che aveva emesso la sentenza affinché provvedesse alla trasmissione degli atti.
La ratio di questa conclusione, spiega la Corte, è insuperabile: se la parte che intende impugnare ha la possibilità di eliminare gli effetti negativi della pronuncia senza dover coinvolgere un giudice di grado superiore, viene meno l’interesse stesso a promuovere l’impugnazione. L’inammissibilità ricorso PM diventa, quindi, una conseguenza diretta della mancanza di necessità di un intervento correttivo da parte della Cassazione.
Le conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rafforza un importante principio di economia processuale e di efficienza della giustizia. Evita che la Corte di Cassazione venga investita di questioni che possono essere risolte a un livello inferiore, con un notevole risparmio di tempo e risorse. Per le Procure, l’insegnamento è chiaro: prima di impugnare una sentenza per omissioni di carattere amministrativo-procedurale, è necessario verificare se esistano strumenti più diretti per sanare la situazione. L’impugnazione deve rimanere l’extrema ratio, riservata ai casi in cui solo l’intervento di un giudice superiore può garantire la tutela dei diritti e la corretta applicazione della legge.
È ammissibile il ricorso del Pubblico Ministero contro una sentenza di prescrizione che omette di trasmettere gli atti al Prefetto per le sanzioni accessorie?
No, secondo l’ordinanza analizzata, il ricorso è inammissibile per difetto dell’interesse concreto a impugnare, poiché il PM può rimediare all’omissione con una semplice richiesta all’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento.
Perché il ricorso del Pubblico Ministero è stato considerato inammissibile?
Perché la parte impugnante (il PM) era nella condizione di poter risolvere l’omissione del giudice di primo grado autonomamente o tramite una richiesta diretta, senza la necessità di attivare un giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione.
Cosa significa “difetto di interesse a impugnare” in questo contesto?
Significa che l’interesse a contestare una decisione giudiziaria viene meno quando la parte ha a disposizione altri strumenti, più semplici ed efficaci, per ottenere il risultato desiderato, rendendo l’impugnazione un rimedio non necessario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44488 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44488 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
NOME RAGIONE_SOCIALE nato a FESS( MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2022 del TRIBUNALE di BERGAMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME in ordine ai reati di cui agli artt. 186 (capo A) e 187 C.d.S. (capo B), in quanto estinti per intervenuta prescrizione.
La Procura generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza per violazione di legge.
Si deduce che il Tribunale erroneamente non ha disposto la trasmissione degli atti al AVV_NOTAIO, ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della della revoca patente di guida.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di circolazione stradale è inammissibile, per difetto dell’interesse concreto a impugnare, il ricorso per Cassazione presentato dal pubblico ministero avverso una sentenza di non doversi procedere (nella specie: estinzione per prescrizione) che non abbia disposto la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa ex art. 221, comma 2, C.d.S., potendo la parte impugnante procedere all’adempimento omesso personalmente, ovvero facendone richiesta all’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento (Sez. 4, n. 6528 del 09/01/2018, COGNOME, Rv. 272207; Sez. 4, n. 5061 del 13/01/2010, Testini, Rv. 246647).
La ratio di tale conclusione muove dall’insuperabile rilievo che, qualora la stessa parte istante sia nella condizione di far venire meno gli effetti della pronuncia senza chiedere l’intervento del giudice del grado superiore – come nel caso di specie – viene meno l’interesse a promuovere l’impugnazione.
Per tali ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023.