Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25480 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25480 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 25/10/1965
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e la memoria inviata per l’udienza;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge
ed il vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione della diminuente del fatto di lieve entità in riferimento all’art. 628 cod. pen. (così come modificato
dalla sent. della Corte costituzionale n. 86 del 2024), è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo
e con consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto;
che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su
una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente
considerata;
che, invero, la Corte territoriale – pur non essendosi esplicitamente
pronunciata sul terzo dei motivi nuovi depositati dalla difesa – ha correttamente motivato in ordine alla congruità della pena inflitta, non ulteriormente mitigabile a causa della gravità della condotta, dell’intensità del dolo e della considerevole pericolosità sociale del ricorrente, gravato da numerosi precedenti penali della stessa indole, denotanti una spiccata inclinazione a delinquere ed una notevole professionalità nel commettere i reati contro il patrimonio, caratteristiche incompatibili con la estemporaneità della condotta richiesta dalla giurisprudenza pretoria della Corte Costituzionale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/05/2025
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Il Co sigliere Estensore
La Presidente