Inammissibilità Ricorso: Quando un Errore Formale Non Invalida la Sentenza
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui confini dell’inammissibilità ricorso per Cassazione, specialmente quando si lamenta un vizio di motivazione. Il caso riguarda due persone condannate per furto aggravato che hanno visto il loro ricorso rigettato perché basato su un presupposto errato: la presunta mancanza di una pagina nella sentenza di primo grado, che si è rivelata essere una semplice omissione nel calcolo della pena.
I Fatti del Caso: Un Presunto Vizio Procedurale
Due imputate, dopo una condanna per furto aggravato confermata in appello, hanno presentato ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza era un presunto vizio di motivazione della Corte d’Appello. A loro dire, i giudici di secondo grado avrebbero errato nel determinare la pena a causa dell’assenza della pagina 4 della sentenza di primo grado. Questa mancanza avrebbe impedito una corretta ricostruzione del calcolo della sanzione.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno stabilito che l’errore lamentato dalle ricorrenti non costituiva un vizio di motivazione, né tantomeno una causa di nullità della sentenza. La Corte ha potuto verificare, tramite l’accesso agli atti processuali, che nessuna pagina del provvedimento di primo grado era mancante; le pagine, semplicemente, non erano numerate. Il difetto riscontrato era unicamente una mancata esplicitazione del calcolo matematico per arrivare alla pena finale, un’omissione che non rientra nei casi tassativi di nullità previsti dalla legge.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su principi consolidati della giurisprudenza. In primo luogo, ha sottolineato che denunciare un errore procedurale come ‘vizio di motivazione’ è tecnicamente scorretto. Quando si lamenta un vizio processuale, la Corte ha il potere di accedere direttamente agli atti del fascicolo per verificare la fondatezza della censura.
Nel merito, i giudici hanno chiarito che la Corte d’Appello aveva correttamente identificato il problema non come una pagina mancante, ma come una ‘mancata esplicitazione’ del calcolo della pena. Questo tipo di omissione non è contemplato tra le cause di nullità assoluta elencate nell’art. 604 del codice di procedura penale. Si tratta, invece, di un errore materiale che può essere corretto (emendato) dallo stesso giudice che lo ha commesso, come infatti era avvenuto nel giudizio di appello.
La Suprema Corte ha quindi concluso per la manifesta infondatezza del ricorso, da cui discende per legge l’inammissibilità ricorso. A causa della colpa delle ricorrenti nell’aver proposto un’impugnazione palesemente priva di fondamento, sono state condannate al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito sull’importanza di qualificare correttamente i motivi di ricorso e di non confondere mere irregolarità o omissioni emendabili con vizi che possono invalidare una sentenza. La decisione ribadisce che l’inammissibilità ricorso è una sanzione severa per chi abusa dello strumento dell’impugnazione, presentando motivi pretestuosi o manifestamente infondati. Per gli operatori del diritto, ciò significa dover valutare con estrema attenzione la sussistenza dei presupposti per un ricorso in Cassazione, al fine di evitare non solo una pronuncia sfavorevole, ma anche significative conseguenze economiche per i propri assistiti.
Quando un’omissione nella motivazione di una sentenza ne causa la nullità?
Un’omissione nella motivazione causa la nullità della sentenza solo se rientra in uno dei casi tassativamente previsti dall’art. 604 del codice di procedura penale. Una semplice mancata esplicitazione del calcolo per determinare la pena finale, come nel caso di specie, è considerata un’irregolarità emendabile e non una causa di nullità.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se l’inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente (ad esempio, per manifesta infondatezza dei motivi), la Corte lo condanna anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La presunta mancanza di una pagina in una sentenza è un valido motivo di ricorso?
Non necessariamente. Come dimostra questa ordinanza, la Corte di Cassazione può verificare direttamente gli atti. Se si scopre che nessuna pagina è mancante e che il problema è in realtà una diversa e meno grave irregolarità (come la mancata numerazione delle pagine o un’omissione nel testo), il motivo di ricorso verrà ritenuto infondato, portando all’inammissibilità ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33251 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33251 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a VARESE il 25/11/1984 NOME COGNOME nato a VENARIA REALE il 21/01/1988
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
GLYPH
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
,
7. (7
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza di primo grado ha rideterminato la pena inflitta alle imputate, confermandone la penale responsabilità per delitto di furto aggravato;
considerato che l’unico motivo di ricorso – che denuncia il vizio di motivazione circa ricostruzione operata dalla Corte di appello rispetto alla determinazione della pena da parte d primo Giudice a fronte della mancanza della pag. 4 nel provvedimento di primo grado – è manifestamente infondato in quanto, come si trae dagli atti cui questa Corte ha accesso in ragione del vizio processuale denunciato (cfr. Sez. U, n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 -01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 -01), rispetto al quale per consolidata giurisprudenza è erroneamente denunciato il vizio di motivazione (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, COGNOME, Rv. 281391 – 01; cfr. pure Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027 – 05; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, COGNOME, Rv. 221322 – 01), correttamente la Corte di merito ha escluso la mancanza di una pagina nella sentenza documento di primo grado (le cui pagine peraltro non sono numerate), ravvisando unicamente una mancata esplicitazione – e, dunque, un’omissione che non rientra tra i tassativi casi di nullità previsti dall’art. 6 proc. pen. – del calcolo per giungere alla pena finale irrogata, emendabile ed emendata dallo stesso Giudice distrettuale;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazi (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/05/2025.