Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24057 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24057 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERAMO il 27/04/1969
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in
relazione alla condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., è
generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la Corte di appello ha ritenuto che l’imputato abbia posto in essere artifici e raggiri sulla base
di considerazioni logiche e coerenti (a tal proposito, si vedano le pagine 2-3 della sentenza impugnata);
In questo contesto non rileverebbe l’astratta inidoneità di mezzi utilizzati per l’induzione in errore – un assegno bancario scoperto con la stampigliatura in lire –
né la superficialità della vittima che pure si sarebbe potuta accorgere della truffa, in quanto l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità afferma
che in tema di truffa, qualora sia stato accertato il nesso di causalità tra l’artific o il raggiro e l’altrui induzione in errore, non è necessario stabilire l’idoneità astratto dei mezzi usati quando in concreto essi si siano dimostrati idonei a trarre in errore né vale ad escludere il delitto l’eventuale difetto di diligenza della persona offesa (da ultimo, Sez. 2, n. 6684 del 12/01/2023, Perez, non mass.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025
Il Consiglie e estensore