Inammissibilità ricorso per traffico: la Cassazione chiarisce i limiti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dei limiti all’impugnazione di una sentenza di patteggiamento, specialmente in casi di grave entità come il traffico internazionale di stupefacenti. La pronuncia ribadisce principi fondamentali sulla natura dell’accordo tra imputato e accusa, sottolineando come tale scelta processuale precluda una successiva riconsiderazione dei fatti nel merito. Questo caso offre spunti cruciali sull’importanza delle decisioni prese in fase di indagini preliminari e sulla valutazione della pericolosità sociale. L’ordinanza sulla inammissibilità del ricorso è un chiaro monito sulle conseguenze delle scelte processuali.
I fatti del processo
Il caso trae origine da un’operazione che ha portato al sequestro di 45 panetti di cocaina. L’imputato, accusato di concorso nell’importazione dell’ingente quantitativo di droga, aveva scelto di definire la sua posizione attraverso un’applicazione di pena su richiesta delle parti (patteggiamento), ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale. In sostanza, aveva ammesso l’addebito così come contestato dall’accusa. Nonostante l’accordo sulla pena, l’imputato ha successivamente proposto ricorso in Cassazione, sollevando due questioni principali: in primo luogo, ha contestato la qualificazione giuridica del fatto, proponendo una diversa ricostruzione che avrebbe diviso la condotta in due frazioni distinte; in secondo luogo, ha criticato l’applicazione di una misura di sicurezza, ritenendola ingiustificata.
L’inammissibilità del ricorso secondo la Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, respingendo entrambi i motivi di impugnazione. Gli Ermellini hanno chiarito che, una volta prestato il consenso al patteggiamento, l’imputato accetta la contestazione nella sua interezza. Non è pertanto consentito, in sede di legittimità, tentare di rimettere in discussione i fatti o il grado di responsabilità, proponendo una ricostruzione alternativa e più favorevole. La condotta contestata, ovvero il concorso nell’importazione di 45 panetti di droga, è stata considerata come un’azione unitaria e non scindibile.
La valutazione della pericolosità sociale
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla misura di sicurezza, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto logica e ben motivata la valutazione del Tribunale di merito sulla pericolosità sociale del ricorrente. Tale giudizio si basava su elementi concreti e inequivocabili: l’enorme quantità di sostanza stupefacente importata e il palese coinvolgimento dell’imputato in un vasto e rilevante traffico internazionale. Questi fattori, secondo la Suprema Corte, sono più che sufficienti a fondare un giudizio di pericolosità e a giustificare l’applicazione della misura di sicurezza.
Le motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione della Corte risiedono nella natura stessa del rito del patteggiamento e nei limiti del giudizio di cassazione. Il patteggiamento è un accordo processuale che implica una rinuncia a contestare il merito dell’accusa in cambio di uno sconto di pena. Proporre in Cassazione una diversa ricostruzione dei fatti equivale a contraddire il consenso precedentemente prestato, un’operazione non permessa dalla legge. Il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per quanto riguarda la misura di sicurezza, la Corte ha semplicemente verificato che la decisione del giudice di merito fosse basata su elementi fattuali solidi (quantità della droga, contesto internazionale) e non presentasse vizi logici o giuridici, confermandone la piena legittimità.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza riafferma che la scelta del patteggiamento cristallizza i fatti e la responsabilità dell’imputato, limitando fortemente le possibilità di impugnazione. L’ inammissibilità del ricorso è la conseguenza diretta di un tentativo di superare tali limiti. Inoltre, la Corte conferma che la valutazione della pericolosità sociale, necessaria per l’applicazione di misure di sicurezza, può essere legittimamente desunta da elementi oggettivi e gravi come l’ingente quantità di droga e il coinvolgimento in traffici transnazionali. La decisione comporta per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a causa della palese infondatezza del ricorso.
È possibile contestare la ricostruzione dei fatti in Cassazione dopo aver patteggiato la pena?
No, secondo l’ordinanza, aver acconsentito al patteggiamento preclude la possibilità di proporre in sede di Cassazione una diversa ricostruzione dell’episodio delittuoso o del proprio grado di responsabilità, poiché l’accordo implica l’accettazione dei fatti come contestati.
Quali elementi possono giustificare l’applicazione di una misura di sicurezza in un caso di traffico di droga?
L’ordinanza chiarisce che l’applicazione di una misura di sicurezza è giustificata da elementi concreti che dimostrano la pericolosità sociale del soggetto. Nel caso specifico, sono stati considerati sufficienti l’ingente quantità di stupefacente e il coinvolgimento in un rilevante traffico internazionale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte della Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38971 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38971 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2024 del GIP TRIBUNALE di LIVORNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso e la memoria difensiva inviata,
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, pur contestando la qualificazione del fatto, si risolve in una diversa ricostruzione dell’episodio delittuoso e del grado di responsabilità dell’imputato, non consentita in questa sede, tanto meno a fronte di sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., rispetto ad un’unitaria contestazione di concorso nell’importazione di 45 panetti contenenti cocaina, riguardo alla quale è intervenuto il consento dell’imputato, che risulta aver ammesso l’addebito, condotta non scindibile dunque in due diverse frazioni, prima e dopo il sequestro di 44 panetti;
ritenuto che il secondo motivo, riguardante la misura di sicurezza applicata, è manifestamente infondato, a fronte di quanto non illogicamente posto dal Tribunale a fondamento del giudizio di pericolosità del ricorrente, desunta dall’ingente quantità e dal coinvolgimento in un rilevante traffico internazionale;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 settembre 2024
Il Consigliere estensore