Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33001 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33001 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi di NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA, NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA, NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA, NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 08/07/2022 della Corte di appello di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi; uditi gli AVV_NOTAIO. NOME COGNOME e NOME COGNOME per NOME e NOME, l’AVV_NOTAIO per NOME, l’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME per NOME, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 8 luglio 2022 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza in data 19 gennaio 2021 del GUP del Tribunale di Firenze, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per il reato del capo 10) perché estinto per prescrizione, rideterminando la pena per il
residuo capo 2), relativo all’acquisto, detenzione e trasporto con tentativo d’importazione in Italia di 2,5 chili di cocaina, anche avuto riguardo alla continuazione esterna, e ha confermato tutte altre condanne per plurime violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990: NOME COGNOME, capi 2) e 11) relativo alla violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; NOME COGNOME solo capo 2) ed NOME COGNOME solo capo 7) relativo all’importazione in Italia di circa mezzo chilo di cocaina.
NOME COGNOME contesta con il primo motivo di ricorso per cassazione la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al reato del capo 2) relativo all’acquisto, detenzione e trasporto di 2,5 chili di cocaina dal Belgio alla Francia al fine di importarli in Italia, importazione non realizzatasi per la cattura del corriere; con il secondo il vizio di motivazione per il diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche; con il terzo la violazione di legge per difetto di motivazione degli aumenti della continuazione.
NOME COGNOME e NOME COGNOME svolgono un’unica censura per vizio di motivazione. NOME lamenta l’utilizzo di un dato incontrollato e cioè che i doganieri francesi avevano comunicato di aver invertito le cifre finali dell’utenza telefonica a lui in uso per l’acquisto della cocaina.
NOME COGNOME, alias NOME COGNOME lamenta con il primo motivo di ricorso per cassazione il vizio di motivazione in merito alla sua identificazione sulla base RAGIONE_SOCIALE sole intercettazioni senza perquisizioni, con il secondo la violazione di legge per il diniego del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con il terzo il diniego RAGIONE_SOCIALE generiche. Presenta una memoria in cui ribadisce le sue ragioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono manifestamente infondati.
NOME, pur avendo presentato un ricorso insieme a NOME, non ha articolato alcuna doglianza specifica in merito alla sua posizione. Invece, NOME e NOME hanno contestato l’accertamento di responsabilità per il reato del capo 2).
Le deduzioni svolte sono fattuali. Dal cospicuo compendio captativo è emerso che NOME era dedito stabilmente non solo allo sfruttamento della prostituzione ma anche al traffico di stupefacenti e che aveva seguito con massimo scrupolo il viaggio di NOME e NOME in Belgio dove NOME aveva il contatto con il fornitore. Era stato NOME a procurare l’utenza telefonica a NOME con cui aveva contattato il corriere e con lo stesso aveva commentato l’esito negativo dell’operazione perché avevano pagato per una consegna di droga mai avvenuta. Il contatto, tale NOME COGNOME, era stato fermato alla frontiera francese con 2,5 chili di cocaina, mentre stava per rientrare in Italia (il fornitore belga aveva scritto
a NOME che il corriere si era “ammalato” a pochi chilometri da Torino). NOME ha contestato il suo coinvolgimento nell’operazione perché non era lui che aveva contattato NOME che era stato trovato in possesso dell’utenza con i numeri NUMERO_TELEFONO finali, mentre lui aveva chiamato il NUMERO_TELEFONO finali. Gli inquirenti hanno però chiarito di aver ricevuto dai colleghi francesi una rettifica perché avevano invertito le cifre finali, come accertato dai Giudici di merito sulla base della nota 38.46.113.09 del NICC Firenze, pag. 1233-1245, contenuta nella filza 3 del proc. RGNR 1030/10, citata a pag. 5 della sentenza impugnata. La doglianza di NOME sul punto è inconsistente perché ha definito la sua posizione con il rito abbreviato senza sollecitare ulteriori approfondimenti né contestare il tenore della nota citata.
NOME ha svolto le sue doglianze rispetto all’accertamento di responsabilità del reato del capo 7). La Corte territoriale ha ricordato che la movimentazione del mezzo chilo di cocaina era stata dimostrata dalle intercettazioni a carico di NOME e dal successivo sequestro al corriere, ciò che aveva determinato l’arresto in flagranza e la successiva condanna di NOME e del corriere. Ha riportato in dettaglio tutte le circostanze relative al coinvolgimento nell’operazione del ricorrente il quale non ha rappresentato argomenti idonei a confutare il ragionamento dei Giudici di merito. Infine, ha spiegato la ragione per la quale non era possibile qualificare il fatto ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 pur corrispondendo il mezzo chilo a sole 384 dosi, stante la non elevata capacità drogante della sostanza. Infatti, con motivazione logica e razionale, la Corte territoriale ha ribadito che il fatto era grave, la quantità importante, il NOME aveva dimostrato un’elevata capacità di reperire e fornire nello spazio di pochi giorni una quantità rilevante di droga pesante ed era conosciuto sulla piazza come fornitore di cocaina, dati i suoi rapporti con un fornitore norvegese che l’aveva indicato a COGNOME proprio come suo possibile nuovo cessionario dimorante in Bergamo. Alla luce di tale solida motivazione, i primi due motivi di ricorso per cassazione sono inconsistenti. La circostanza che sia stato assolto dal reato dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 non incide in favore della derubricazione del reato per cui è intervenuta la condanna. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
NOME e NOME hanno anche lamentato il diniego RAGIONE_SOCIALE generiche. Il primo però N ne ha già goduto in virtù dell’accoglimento del motivo di appello, circostanza taciuta in ricorso; il secondo ha svolto RAGIONE_SOCIALE considerazioni generiche rispetto alla specifica valorizzazione a suo carico dell’assenza di elementi positivamente valutabili e della presenza invece di elementi che dimostrano la sua concreta pericolosità per la capacità di organizzare in pochi giorni la consegna di 500 grammi di cocaina, la disponibilità di corrieri, la disponibilità di scorte rilevanti di droga o di denaro con cui acquistare da fornitori ancora più importanti simili quantitativi.
Infine, COGNOME ha genericamente lamentato l’entità dell’aumento per la continuazione esterna senza confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Così deciso, il 2 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente