Inammissibilità Ricorso: Quando i Precedenti Pesano sulla Pena per Spaccio
L’Ordinanza n. 8421/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come i precedenti penali e la gravità oggettiva di un reato possano portare alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato dall’imputato. La decisione sottolinea il limitato margine di manovra in sede di legittimità quando i motivi di appello sono una semplice riproposizione di argomenti già vagliati e respinti dai giudici di merito.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in primo grado, con rito abbreviato, per il reato di traffico di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/1990. La sentenza veniva integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Roma.
Contro la decisione di secondo grado, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza:
1. Un vizio di motivazione riguardo alla mancata valutazione della sua condotta successiva al reato (post delictum) e al conseguente mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2. Una critica al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo e non adeguato al reale disvalore della condotta, chiedendone una riduzione.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, concludendo per una declaratoria di inammissibilità del ricorso. La decisione si fonda su argomentazioni precise che meritano di essere analizzate.
Primo Motivo: Mancata Concessione delle Attenuanti Generiche
La Corte ha ritenuto il primo motivo una mera riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di merito avevano infatti giustificato il diniego delle attenuanti basandosi su elementi concreti e decisivi:
* Il dato ponderale: una quantità significativa di sostanza stupefacente.
* Il principio attivo: un elevato contenuto di principio attivo nella sostanza sequestrata.
* La personalità dell’imputato: definita ‘negativa’ in ragione di due precedenti penali specifici e recenti.
Secondo la Corte, questi elementi non erano isolati, ma indicavano l’inserimento dell’imputato in un più ampio contesto criminale dedicato al traffico di stupefacenti. La motivazione della Corte d’Appello è stata quindi ritenuta logica, corretta e immune da vizi.
Secondo Motivo: Trattamento Sanzionatorio
Anche il secondo motivo, relativo alla richiesta di una pena più mite, è stato giudicato inammissibile. La Cassazione ha osservato che la Corte territoriale aveva fornito una giustificazione adeguata sulla commisurazione della pena, definendola ‘congrua ed equa’. La valutazione si basava, ancora una volta, sulla gravità oggettiva del fatto e sulla personalità negativa dell’imputato. Pertanto, la decisione del giudice di merito rientrava pienamente nel suo potere discrezionale, esercitato in modo corretto e non sindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Suprema Corte non riesamina i fatti, ma si limita a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze impugnate. Presentare un ricorso che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte, senza evidenziare un vizio di legge o un’illogicità manifesta nella motivazione, porta quasi inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Inoltre, la valutazione di elementi come la concessione delle attenuanti generiche o la quantificazione della pena rientra nell’ampia discrezionalità del giudice di merito. Tale discrezionalità può essere censurata in Cassazione solo se esercitata in modo arbitrario o se la motivazione a supporto è palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente, circostanze che in questo caso non sono state ravvisate.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che, per sperare in una riforma della sentenza in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla valutazione del giudice di merito. È necessario, invece, individuare specifici vizi di legittimità. La presenza di precedenti penali specifici e recenti, unita alla gravità del reato (in termini di quantità e qualità della sostanza), costituisce una solida base per negare le attenuanti generiche e per giustificare una pena ritenuta congrua, rendendo arduo un annullamento da parte della Suprema Corte. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano una mera riproposizione di argomenti già adeguatamente valutati e respinti dalla Corte d’Appello. Inoltre, la richiesta di una pena più mite è stata ritenuta infondata, dato che la sentenza impugnata aveva giustificato la sanzione in modo congruo.
Perché non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche all’imputato?
Le circostanze attenuanti generiche non sono state concesse a causa della negativa personalità dell’imputato, dimostrata da due precedenti penali specifici e recenti. A ciò si aggiungevano la significativa quantità di sostanza detenuta e il suo elevato principio attivo, elementi che indicavano un inserimento dell’imputato in un contesto criminale più ampio.
Quali elementi ha considerato la Corte per giudicare la pena adeguata?
La Corte ha ritenuto la pena adeguata e congrua basandosi su due fattori principali: l’obiettiva gravità del fatto, desunta dalla notevole quantità e dall’alto principio attivo della sostanza stupefacente, e la personalità negativa dell’imputato, come evidenziato dai suoi precedenti penali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8421 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8421 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DELLA VERITA’ NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
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MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Roma in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Considerato che il primo motivo di ricorso (vizio di motivazione in ordine alla omessa valutazione della condotta post delictum e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) si appalesa riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 3 sent. app., laddove la Corte territoriale, prende in considerazione il significativo dato ponderale della sostanza detenuta, l’elevato principio attivo contenuto e la negativa personalità dell’imputato, gravato da due precedenti penali specifici e recenti, elementi che denotano l’inseriniento dell’imputato in un più ampio contesto criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti); e che il secondo motivo di ricorso, afferente al trattamento sanzioNOMErio, richiesto in misura più mite ed adeguata al reale disvalore della condotta, è inammissibile, perché la Corte territoriale ha giustificato in maniera adeguata (p. 4) la commisurazione della pena, osservando come la stessa sia congrua ed equa in ragione della obiettiva gravità del fatto e della negativa personalità dell’imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente